Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10999/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa per un tentativo di furto aggravato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e un diverso fatto già giudicato con precedente sentenza del Tribunale di Pisa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto al secondo motivo, si limitavano a riprodurre le doglianze già formulate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era congrua e immune da vizi logici sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sul diniego della continuazione; il ricorso, invece, non conteneva una critica argomentata al provvedimento impugnato ma reiterava censure già respinte in secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma che, insieme agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., individua il reato contestato quale tentativo di furto aggravato

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto, in combinazione con il tentativo e l'aggravante contestata

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato quale aggravante del furto contestato

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il relativo diniego, se motivato in modo congruo e логico, non è sindacabile in cassazione

  • art. 81 cpv. c.p.

    norma sulla continuazione; la Corte rileva che il motivo di ricorso non si confrontava con la motivazione del diniego della continuazione

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come base dell'inammissibilità per motivi non specifici o non confrontati con la decisione impugnata

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze processuali.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: i motivi devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza di appello.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confutare puntualmente la motivazione del giudice di merito.
  • La mera allegazione di asserite carenze o illogicità motivazionali, in assenza di confronto con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.