Cassazione Penale, Ordinanza n. 10999/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa per un tentativo di furto aggravato. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del procedimento e un diverso fatto già giudicato con precedente sentenza del Tribunale di Pisa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, quanto al secondo motivo, si limitavano a riprodurre le doglianze già formulate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della Corte di appello era congrua e immune da vizi logici sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sul diniego della continuazione; il ricorso, invece, non conteneva una critica argomentata al provvedimento impugnato ma reiterava censure già respinte in secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma che, insieme agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., individua il reato contestato quale tentativo di furto aggravato
richiamato come norma incriminatrice del furto, in combinazione con il tentativo e l'aggravante contestata
richiamato quale aggravante del furto contestato
norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il relativo diniego, se motivato in modo congruo e логico, non è sindacabile in cassazione
norma sulla continuazione; la Corte rileva che il motivo di ricorso non si confrontava con la motivazione del diniego della continuazione
richiamato per il requisito della specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. come base dell'inammissibilità per motivi non specifici o non confrontati con la decisione impugnata
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze processuali.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata: i motivi devono confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della sentenza di appello.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già proposte in appello senza confutare puntualmente la motivazione del giudice di merito.
- La mera allegazione di asserite carenze o illogicità motivazionali, in assenza di confronto con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dei motivi.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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