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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30880/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia trae origine da un procedimento cautelare avente a oggetto l’attuazione di un’ordinanza di rilascio di immobile. Una società di leasing aveva ottenuto ex art. 700 c.p.c. un provvedimento di rilascio nei confronti della società immobiliare, ma l’esecuzione era stata ostacolata da due occupanti che assumevano di detenere l’immobile in forza di un contratto di locazione opponibile alla società di leasing. Nel successivo ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. il Tribunale aveva individuato le modalità di attuazione dell’ordinanza, ritenendola opponibile anche agli occupanti. In sede di reclamo, il Tribunale aveva modificato il provvedimento, disponendo che l’attuazione avvenisse solo nei confronti della società immobiliare e condannando quest’ultima alle spese del reclamo. La società immobiliare ha quindi proposto ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo la violazione degli artt. 91, 669-octies, 669-terdecies e 295 c.p.c., sostenendo di non essere soccombente nel procedimento e che, comunque, la condanna alle spese non era giustificata perché la società di leasing non aveva preso posizione contro alcuna delle altre parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito il consolidato principio secondo cui l’ordinanza resa nel reclamo cautelare non è ricorribile per cassazione, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese, perché è priva di decisorietà e non idonea a passare in giudicato, restando provvisoria. La memoria depositata dalla ricorrente non ha offerto elementi idonei a mutare tale conclusione. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare non è normalmente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., neppure con riguardo alla sola statuizione sulle spese, poiché il provvedimento conserva natura provvisoria e non decisoria.
  • La statuizione sulle spese contenuta in un provvedimento cautelare o nel relativo reclamo non assume autonoma decisorietà tale da rendere ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è necessario che il provvedimento abbia attitudine a incidere in modo definitivo su diritti soggettivi e a passare in giudicato; la mancanza di tale requisito comporta l’inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProcedimenti cautelariSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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