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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10609/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e unico motivo fosse volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della motivazione di merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità quando le doglianze si risolvono in mere contestazioni fattuali. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, dopo un precedente annullamento con rinvio limitato al capo E da parte della Corte di cassazione, aveva confermato la decisione di primo grado per tale capo. Il ricorso conteneva un solo motivo, con cui si contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato contestato; tuttavia la doglianza si risolveva in censure di merito e in una diversa lettura degli elementi fattuali, non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 424 c.p.

    La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità per il capo residuo riferito a questa fattispecie; la Corte di cassazione non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o in doglianze di puro merito sulla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con vizi di legittimità effettivi; quando il motivo mira solo a contestare la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, il ricorso è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando la sentenza impugnata abbia già definito il giudizio di rinvio su un capo specifico, la Cassazione può limitarsi a verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata senza sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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