Cassazione Penale, Sentenza n. 8362/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul profilo denunciato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata pronuncia sull'ammissione dell'oblazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano perché si pronunci sulla richiesta di restituzione del termine e sulla domanda di oblazione, indicando i principi di diritto applicabili. Sentenza emessa il 25/01/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per omissione nel pronunciarsi sulla richiesta, formulata in sede di appello, di riqualificazione del fatto in reato punito dall'art. 660 c.p. e di restituzione del termine per poter definire il procedimento mediante oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p.; deduceva che la Corte d'appello non aveva esaminato la specifica istanza di oblazione connessa alla riqualificazione.
Norme richiamate
Norma che disciplina una forma speciale di oblazione; la Corte ha ritenuto che la richiesta di definizione mediante art. 162-bis, se formulata con l'appello congiuntamente alla richiesta di riqualificazione, dovesse essere esaminata dalla Corte d'appello quando questa abbia effettivamente riqualificato il fatto in modo da renderla applicabile.
Richiamata in connessione con l'istituto dell'oblazione ordinaria; la giurisprudenza indica che, se il fatto può essere riqualificato in reato che ammette oblazione, l'imputato deve sollecitare la riqualificazione e contestualmente formulare istanza di oblazione.
Norma utilizzata per la riqualificazione del fatto operata in sede d'appello; tale riqualificazione rende possibile l'esame dell'istanza di oblazione se questa era stata tempestivamente richiesta.
Richiamato nel principio secondo cui il giudice che provvede di ufficio alla diversa qualificazione del fatto con la sentenza che definisce il giudizio può precludere il diritto all'oblazione se l'imputato non ha formulato espressa richiesta; ma se l'imputato ha chiesto la riqualificazione con istanza di oblazione, il giudice deve pronunciarsi sulla stessa.
Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014 (Tamborrino)
«In materia di oblazione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'oblazione ordinaria di cui all'ad. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l'oblazione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio»
La pronuncia è stata applicata per affermare che, se l'appellante ha richiesto la riqualificazione connessa alla domanda di oblazione, la Corte d'appello era tenuta a decidere anche sulla richiesta di restituzione del termine e sull'oblazione; l'omessa pronuncia determina vizio annullabile.
Massime di principio
- Se in appello si chiede la riqualificazione della fattispecie in un reato che consente l'oblazione, occorre contestualmente richiedere espressamente la restituzione del termine e la definizione mediante oblazione; la Corte d'appello, se accoglie la riqualificazione, deve pronunciarsi anche sull'istanza di oblazione.
- L'omessa pronuncia della Corte di merito su una istanza processuale specifica e connessa (qui: restituzione del termine per oblazione) costituisce motivo di annullamento limitato sul punto e comporta rinvio per nuovo esame.
- Se il giudice di merito riqualifica d'ufficio il fatto in modo tale da rendere applicabile l'oblazione, il diritto all'oblazione può essere precluso solo se l'imputato non aveva sollecitato la riqualificazione connessa all'istanza di oblazione; viceversa, la sollecitazione impone al giudice di valutare l'istanza.
- In fase difensiva conviene sempre formulare espressamente (e in modo documentato) sia la richiesta di riqualificazione sia la contestuale istanza di oblazione e, se è scaduto il termine per pagare, chiedere la restituzione del termine per poter perfezionare l'oblazione.
- La Corte di legittimità tutela l'effettività del diritto dell'imputato alla definizione del procedimento mediante oblazione quando la relativa richiesta è stata tempestivamente e specificamente proposta; l'assenza di esame da parte del giudice di merito è vizio correggibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8345/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8347/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8349/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8350/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8352/2022 del 11/03/2022
- Sentenza penale · 11 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8354/2022 del 11/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →