Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32429/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bari denunciando la mancata verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen., ossia chiedendo che fosse considerata la possibile applicazione di una causa di non punibilità/di esclusione della pena non valutata dal giudice di merito

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano per tardività: il termine di 45 giorni per proporre il ricorso, decorrente dalla scadenza del termine di deposito fissato a 90 giorni (3 marzo 2022), si è estinto il 19 aprile 2022 (per effetto di proroghe dovute a festività), mentre il ricorso è stato depositato il 20 aprile 2022. Inoltre la Corte ha rilevato che, sul punto sostanziale, il motivo non era consentito perché l'imputato, aderendo all'accordo sulla pena/alla richiesta ai sensi del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., aveva di fatto limitato l'impugnazione (rinunciando ai motivi diversi da quelli sulla pena) e pertanto non poteva sollevare questioni sulla responsabilità o sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rideterminazione della pena in appello su richiesta e limita la cognizione del giudice di secondo grado alle questioni non rinunciate dall'imputato; l'adozione della procedura impedisce al giudice di motivare su prospettate cause di non punibilità non dedotte in appello

  • artt. 599-bis - 602 cod. proc. pen.

    Inquadrano la disciplina dell'impugnazione in materia di patteggiamento/accordo sulla pena in appello e le relative limitazioni nel controllo di merito in sede di appello e di legittimità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riguarda le cause di estinzione della punibilità o altre cause che possono portare al proscioglimento; la Corte osserva che, ove l'imputato abbia rinunciato a motivi diversi dalla pena, non è consentito in Cassazione sollevare la mancata valutazione di tali cause

  • art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative al fatto contestato; il ricorrente in appello non aveva contestato la responsabilità ma solo la ricaduta nella diversa ipotesi del comma 5, quindi non erano prospettate in Cassazione questioni sulla responsabilità o sul proscioglimento ai sensi dell'art.129

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194)

    Conferma il principio secondo cui la rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado e del giudice di legittimità in tema di questioni non devolute

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso per Cassazione devono essere rigorosamente rispettati; le festività possono prorogare il termine ma la proroga segue regole precise: se il termine scade in giorno festivo si proroga al primo giorno non festivo successivo
  • Il deposito fuori termine, anche per un solo giorno, comporta l'inammissibilità del ricorso e la decisione può essere adottata de plano
  • Se l'imputato, in sede di appello, rinuncia a motivi diversi da quelli sulla pena (es. aderisce alla procedura ex art. 599-bis), la sfera di controllo del giudice d'appello e del giudice di legittimità è limitata: non è possibile riaprire in Cassazione questioni relative alla responsabilità o a cause di non punibilità che sono state implicitamente o esplicitamente abbandonate
  • Il ricorso deve essere proposto da chi ha pieno mandato e il deposito effettuato dall'incaricato deve rispettare i termini processuali; la responsabilità del rispetto dei termini grava sul difensore/chi lo incarica
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.