Cassazione Penale, Sentenza n. 49943/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli (01/12/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Avellino (24/05/2022) per il reato di truffa continuata. I motivi: 1) nullità della sentenza per mancata motivazione (la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza rispondere ai punti chiave); 2) violazione dell'art. 640 c.p. per assenza degli elementi costitutivi della truffa, in particolare la mancata sussistenza dell'ingiusto profitto e l'estraneità dei versamenti attribuiti a Lo Bue Filippo; 3) mancanza della querela della presunta persona offesa (Lo Bue) e quindi carenza della condizione di procedibilità; 4) mancanza dell'elemento soggettivo, illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 66 n. 11 c.p., motivazione manifestamente illogica e violazione dell'art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere mera reiterazione delle censure già svolte in appello. Sul punto della motivazione la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse adeguatamente motivata e che il richiamo della motivazione di primo grado sia consentito nella misura in cui il giudice di appello evidenzi gli elementi essenziali del decisum in modo logicamente coerente (richiamata giurisprudenza CEDU). Le censure riproducenti pedissequamente l'impugnazione d'appello senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte d'appello sono state ritenute inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza dell'ingiusto profitto e, quindi, la fattispecie di truffa; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla carenza degli elementi costitutivi del reato.
Aggravante contestata dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza riguardo alla illegittima applicazione dell'aggravante.
Richiamato dal ricorrente come motivo relativo alla presunta mancata querela e alla procedibilità; la Corte lo ha valutato come ripetizione di censure già disattese in sede di appello.
Invocato dal ricorrente in relazione a vizio di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost.; la Corte ha ritenuto il motivo non specifico e meramente reiterativo.
Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto a una motivazione compiuta; la Corte ha ritenuto rispettato il principio costituzionale in quanto la motivazione era logicamente coerente e rispondente ai motivi di appello.
Giurisprudenza Corte EDU (Van de Hurk c. Paesi Bassi; Costantino Di Silvio c. Italia; Ruiz Torija c. Spagna)
Principi richiamati per affermare che il giudice d'appello non è obbligato a rispondere dettagliatamente a ogni singola censura e può, in linea di principio, fare propri i motivi della decisione impugnata purché la valutazione risulti logicamente coerente.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a ripetere pedissequamente i motivi già proposti in appello senza confutare specificamente le argomentazioni della corte di merito.
- Il giudice d'appello può rinviare, in tutto o in parte, alla motivazione di primo grado; la motivazione è adeguata se rende conto delle ragioni fondamentali della decisione in modo logicamente coerente, senza dover replicare punto per punto a tutte le argomentazioni.
- Per contestare la sussistenza degli elementi del reato (es. ingiusto profitto nella truffa) è necessario un argomentare specifico e comparativo che dimostri l'assenza del nesso tra fatti e profilo giuridico, non semplici affermazioni generiche.
- Se si deduce la mancanza di una condizione di procedibilità (querela) bisogna identificare chiaramente la persona offesa e le norme processuali applicabili, tenendo conto che alcuni reati sono perseguibili d'ufficio e altri a querela di parte.
- La censura sull'elemento soggettivo e sulle aggravanti richiede la puntualizzazione delle incongruenze probatorie o logiche nella sentenza impugnata; affermazioni generiche sulla 'invenzione' di fatti non sostengono il ricorso in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità per colpa o manifesta infondatezza, la condanna alle spese e il pagamento di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto conviene formulare motivi specifici, argomentati e confrontati con la motivazione della corte di appello.
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