Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18450/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ha assorbito tutti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione, di ottenere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante la specializzazione, oltre al risarcimento del danno per il ritardo o l'omesso recepimento delle direttive comunitarie in materia; in subordine era chiesto il risarcimento per inadempimento delle direttive. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'appello principale dei medici e accolto l'appello incidentale delle amministrazioni, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha dedotto: violazione dell'art. 101, comma 2, Cost. per aver la Corte territoriale fatto applicazione di un'interpretazione giurisprudenziale in tema di prescrizione e legittimazione passiva; violazione degli artt. 166 e 168-bis c.p.c. e 2935 c.c. per avere ritenuto tempestiva la costituzione della convenuta sulla base dell'udienza differita ex art. 168-bis, e per aver individuato la decorrenza della prescrizione in data non corretta; violazione della disciplina unionale e del d.lgs. n. 257/1991 e d.lgs. n. 368/1999 ai fini del quantum; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su rinvio pregiudiziale, azione subordinata di arricchimento senza causa, punteggio e titolo; violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sulle spese. Il secondo gruppo di ricorrenti ha dedotto: tardiva costituzione delle amministrazioni nel giudizio originario con conseguente maturazione della decadenza dall'eccezione di prescrizione; impossibilità di recuperare tale facoltà nel giudizio separato; violazione delle norme e dei principi sul risarcimento da omesso/tardivo recepimento di direttive comunitarie e sulla decorrenza della prescrizione; omessa pronuncia sulla diffida interruttiva della prescrizione depositata in causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità; ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. non rimette in termini il convenuto tardivamente costituito e non elimina le decadenze già maturate, e che la causa separata è mera prosecuzione del giudizio originario, sicché le eccezioni già maturate nel primo giudizio restano soggette alle decadenze lì verificatesi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, demandando anche la regolazione delle spese; gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, Cost.

    la censura è stata ritenuta priva di specificità perché non chiariva quale norma sarebbe stata disapplicata, a fronte di un giudizio fondato su interpretazione giurisprudenziale.

  • art. 166 c.p.c.

    il termine di costituzione del convenuto va computato con riferimento all'udienza indicata in citazione; la costituzione oltre quel termine comporta le decadenze ex art. 167 c.p.c.

  • art. 167 c.p.c.

    le decadenze maturate per tardiva costituzione restano ferme e non sono rimosse dal successivo differimento dell'udienza.

  • art. 168-bis, comma 5, c.p.c.

    il differimento d'ufficio della prima udienza, disposto dopo la scadenza del termine di costituzione, non rimette in termini il convenuto.

  • art. 2935 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per la decorrenza della prescrizione, ma sul punto la Corte ha ritenuto assorbita la censura.

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è stata dedotta in relazione a rinvio pregiudiziale, domanda subordinata di arricchimento senza causa e ulteriori profili, ma è stata assorbita per effetto dell'accoglimento dei motivi principali sul punto decisivo.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    invocato per la compensazione delle spese, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 180 c.p.c.

    non era necessaria la reiterazione dell'eccezione di prescrizione nel giudizio separato, se già tempestivamente sollevata nel giudizio originario.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della diffida interruttiva della prescrizione, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi del rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. non sana la tardiva costituzione del convenuto quando il termine di cui all'art. 166 c.p.c. sia già spirato: le decadenze maturate ai sensi dell'art. 167 c.p.c. restano ferme.
  • La causa separata è una prosecuzione del giudizio originario; pertanto, le eccezioni già ritualmente e tempestivamente sollevate nel processo introduttivo conservano efficacia anche nel procedimento separato, senza necessità di reiterazione nei termini propri del nuovo fascicolo.
  • Ai fini del computo all'indietro di un termine processuale, se il giorno finale cade di sabato non opera automaticamente la proroga al giorno successivo: il termine va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente, per non abbreviarne l'intervallo in pregiudizio della parte.
  • Una censura di violazione di legge è inammissibile per difetto di specificità quando la stessa argomentazione del ricorrente riconduce la decisione del giudice a un'interpretazione del diritto e non indica con precisione quale regola sarebbe stata realmente disapplicata.
  • Le questioni ulteriori, incluse quelle sulla decorrenza della prescrizione, sul quantum del risarcimento, sul rinvio pregiudiziale e sulle spese, restano assorbite quando viene accolto il motivo decisivo che incide sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione e quindi sulla base stessa della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.