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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18751/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla quantificazione della TARSU/TIA per gli anni 1999-2005 su superfici del Centro Commerciale "La Fontana" (ipermercato "Il Gigante"). La questione centrale riguarda se e in quale misura le aree siano soggette a tassazione in quanto produttive di rifiuti urbani o speciali assimilati: (i) legittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti commerciali ai rifiuti urbani (criterio qualitativo e quantitativo); (ii) delimitazione e prova delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili (es. imballaggi terziari) per ottenere l'esenzione o la riduzione della superficie imponibile; (iii) diritto alla riduzione tariffaria in caso di avvio al recupero autonomo degli imballaggi da parte della contribuente; (iv) rilevanza delle aree scoperte adibite a parcheggio; (v) valutazione della prova documentale prodotta in sede di giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale proposto da Rialto (violazione di norme sulla assimilazione dei rifiuti e omesso esame della documentazione comprovante le superfici produttive di rifiuti speciali), rigettato il terzo motivo del ricorso principale e ha ritenuto assorbiti il quarto e il quinto motivi. Ha anche rigettato il ricorso incidentale del Comune. In particolare la Corte ha stabilito che: (a) la legittimità dell'assimilazione comunale è questione preliminare e deve essere verificata (l'assimilazione richiede criteri di qualità e di quantità; se illegittima va disapplicata); (b) i documenti prodotti dalla contribuente in sede di rinvio dovevano essere esaminati dalla CTR, perché la loro produzione era giustificata alla luce delle pronunce di annullamento; (c) la pronuncia della CTR che ha considerato tassabile il parcheggio è, invece, confermata nella parte in cui si fonda sul principio che spetta al contribuente dimostrare l'inidoneità dell'area a produrre rifiuti; (d) la sentenza impugnata è pertanto cassata limitatamente alle parti indicate e rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto fissati dalla Cassazione; regolazione delle spese del giudizio di legittimità a carico della parte che verrà decisa in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU)

    art. 62 (esenzioni/reduzioni per superfici); art. 59; art. 67

    La TARSU ha natura differenziata: esenzioni/parziali esclusioni delle superfici sono ammesse solo se il contribuente dimostra che in quelle aree si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e ne provvede autonomamente allo smaltimento; esiste una parte fissa della tassa sempre dovuta in relazione al possesso/detenzione di superfici.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Testo unico rifiuti)

    art. 21 (assimilazione per "qualità e quantità"), art. 49 (TIA), art. 7

    Attribuisce ai Comuni la potestà di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e smaltimento ma l'assimilazione deve rispettare criteri di qualità e quantità; ove l'assimilazione sia legittima il produttore che dimostri di aver avviato al recupero può ottenere una riduzione tariffaria (non l'esenzione totale).

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    Stabilisce il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa e prevede la possibilità di riduzione per i produttori di rifiuti assimilati che dimostrino l'avvio al recupero; normativa richiamabile anche in fase transitoria per TARSU.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)

    art. 58 (produzione di nuovi documenti) e art. 63, comma 4

    Nel giudizio di rinvio dopo cassazione l'istruzione è sostanzialmente chiusa e l'acquisizione di nuovi documenti è preclusa salvo fatti sopravvenuti o esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento: pertanto documenti prodotti in rinvio che siano necessari in forza del thema decidendum delineato dalle pronunce di annullamento vanno esaminati.

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 (motivi di cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo)

    Disciplina i motivi di cassazione utilizzati dalla parte ricorrente per denunciare violazioni di norme sostanziali e processuali e l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha applicato tali norme per valutare la fondatezza dei motivi dedotti.

  • Regolamento Comunale TARSU (Regolamento del Comune di Cinisello Balsamo)

    art. 2, comma 3 (citato nella sentenza)

    I regolamenti comunali possono prevedere l'assimilazione dei rifiuti speciali ai fini della raccolta; tuttavia la loro previsione deve rispettare i limiti e i criteri di legge (qualità e quantità) e può essere disapplicata dal giudice tributario se illegittima.

Massime di principio

  • La potestà comunale di assimilare rifiuti speciali ai rifiuti urbani va esercitata rispettando criteri di qualità e quantità: in mancanza di tali criteri l'atto di assimilazione può essere disapplicato dal giudice.
  • Se l'assimilazione è legittima, il contribuente non ottiene esenzione totale, ma può avere una riduzione tariffaria proporzionale dimostrando l'effettivo avvio al recupero delle quantità dichiarate; la riduzione va quantificata a consuntivo.
  • L'onere della prova della delimitazione e della natura delle superfici (per ottenere esenzioni o riduzioni) grava sul contribuente: deve fornire documentazione specifica e dettagliata.
  • Il giudice del rinvio deve esaminare i documenti prodotti in sede di rinvio quando la loro produzione sia giustificata dalle questioni emergenti dalle pronunce di annullamento; l'istruttoria in cassazione è quindi limitata ma non impedisce acquisizioni necessarie derivanti dalle remittitur.
  • Le aree scoperte adibite a parcheggio sono, di regola, presuntivamente produttive di rifiuti e dunque tassabili salvo prova contraria robusta sulla loro inidoneità a produrre rifiuti.
  • L'attivazione del servizio comunale, anche se non pienamente fruibile dal contribuente, non determina l'esenzione: può però legittimare l'applicazione di una riduzione della tariffa quando il servizio non sia regolarmente o esaustivamente reso.
  • Il giudice tributario ha il potere/dovere di disapplicare atti amministrativi comunali illegittimi in tema di assimilazione, anche d'ufficio, purché interessati dai motivi di impugnazione e non coperti da giudicato amministrativo favorevole.

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