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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16688/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (28/03/2019) per il reato di ricettazione di un cellulare per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod.pen. Il Procuratore generale impugnò tale decisione: la Corte d'Appello di Messina riformò la sentenza ritenendo applicabile la fattispecie del secondo comma dell'art.648 cod.pen. e affermando che l'entità del massimo edittale impediva l'applicazione dell'art.131-bis. Con ricorso per cassazione l'imputato contestò, tra l'altro, l'aspecificità dell'appello del Procuratore generale, il travisamento probatorio e la mancata concessione dell'attenuante ex art.62 n.4 cod.pen. La Corte di cassazione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 che ha esteso la possibilità di applicare l'art.131-bis anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, ha ritenuto che i presupposti per la non punibilità erano immediatamente rilevabili dagli atti e non contestati dalle parti, e ha quindi applicato l'art.131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché ha ritenuto che l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis cod.pen. Ha motivato la decisione richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.156/2020 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di rilevabilità d'ufficio dell'istituto, con la conseguente esclusione della punibilità; i motivi di ricorso sono stati respinti per infondatezza nella parte non assorbita dall'applicazione dell'art.131-bis.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; di natura sostanziale e applicabile anche d'ufficio. Dopo la sentenza n.156/2020 della Corte costituzionale la possibilità di applicazione è stata estesa anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale.

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    Configurazione di ricettazione nella forma di minore gravità; la Corte d'appello aveva qualificato il fatto in base a questo comma e rilevato un massimo edittale tale da escludere l'applicazione dell'art.131-bis prima dell'intervento della Corte costituzionale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di dichiarare la causa di proscioglimento per non punibilità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui, essendo l'istituto sostanziale, il giudice deve valutarlo anche d'ufficio.

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la pronuncia possono essere determinati dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante (richiamata dall'imputato come non riconosciuta dal giudice di merito); non è stata decisiva nella pronuncia di annullamento per applicazione dell'art.131-bis.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.156/2020

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte di legge che impediva l'applicazione dell'art.131-bis ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale: ha ampliato la portata dell'istituto consentendo la sua applicazione anche nei casi come quello in esame.

Massime di principio

  • L'art.131-bis cod.pen. è di natura sostanziale e può essere valutato dal giudice anche d'ufficio: in presenza di presupposti chiari e non contestati può essere applicato anche in sede di legittimità.
  • Se la sussistenza dei requisiti per l'esclusione della punibilità è immediatamente desumibile dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio ai sensi dell'art.620 c.p.p.
  • Una pronuncia successiva della Corte costituzionale che amplia la portata di una causa di non punibilità può mutare il quadro applicativo anche per processi pendenti, incidendo sulla possibilità di mantenere condanne basate sulla precedente interpretazione.
  • Se l'appello o l'impugnazione avversaria riguarda solo profili di pena edittale e non contesta la ricostruzione fattuale, la Corte può riconsiderare l'applicabilità di istituti sostanziali come l'art.131-bis quando mutano i presupposti legislativi o costituzionali.
  • Quando l'accertamento dei requisiti per la non punibilità richiede istruttoria o nuova valutazione dei fatti (prove da rinnovare), la Cassazione non può applicare l'art.131-bis e deve rinviare il giudizio al merito.
  • Le parti dovrebbero contestare esplicitamente i presupposti per la tenuità del fatto in grado di produrre effetti in sede di gravame: l'assenza di contestazione facilita l'intervento d'ufficio del giudice di legittimità.

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