Cassazione Civile, Ordinanza n. 28761/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
La controversia nasce da un incendio in un appartamento condominiale e dal successivo mancato pagamento del premio annuale della polizza incendio del fabbricato. Il proprietario dell’appartamento danneggiato convenne in giudizio l’amministratore del condominio, assumendone la responsabilità per l’inoperatività della copertura assicurativa e per la perdita del diritto all’indennizzo, con richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Dopo un primo rigetto e una successiva riforma parziale in appello, la Cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’amministratore e cassato per vizio motivazionale la statuizione sul quantum, imponendo una liquidazione equitativa del danno. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha condannato l’amministratore a pagare euro 65.000, valorizzando l’"accertamento conservativo" del danno sottoscritto dal danneggiato e dal perito della compagnia, ritenendolo elemento idoneo a fondare la quantificazione equitativa del pregiudizio. Contro tale sentenza l’amministratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 277, 384 c.p.c., 1226 e 1720 c.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe realmente svolto la valutazione equitativa richiesta dalla precedente ordinanza, avrebbe trascurato alcuni elementi decisivi (gratuity dell’incarico, limiti della copertura assicurativa, aggravamento del rischio per la scala interna, beneficio fiscale già ottenuto dal danneggiato) e avrebbe riesaminato questioni coperte da giudicato; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2727, 2728 c.c. e 116 c.p.c., censurando l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché la Corte territoriale avrebbe desunto da un dato certo (l’accertamento conservativo) un esito solo ipotetico (la liquidazione dell’indennizzo), omettendo la fase intermedia della concreta liquidazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la responsabilità dell’amministratore era ormai coperta da giudicato e che il giudice del rinvio si era attenuto al dictum rescindente, usando correttamente l’atto conservativo come base della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., senza essere vincolato dalla mancata ratifica della compagnia assicuratrice. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il ricorrente non lamentava un vero vizio di sussunzione in tema di presunzioni, ma sollecitava una diversa valutazione del materiale indiziario. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’amministratore condominiale. Ha affermato che il giudice del rinvio non ha violato il giudicato formatosi sulla responsabilità, né i limiti del decisum rescindente, perché doveva solo procedere alla liquidazione equitativa del danno. Ha ritenuto corretto attribuire rilievo decisivo all’accertamento conservativo del danno sottoscritto dal danneggiato e dal perito dell’assicurazione, quale elemento idoneo a fissare il quantum risarcitorio in via equitativa ex art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. Ha inoltre escluso che vi fosse una censura ammissibile sulla prova presuntiva, poiché il ricorrente tendeva soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento di merito degli indizi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare nullità processuali e violazione dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha escluso la violazione dedotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per la censura di violazione di legge in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato il vizio.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso un uso scorretto del materiale probatorio.
Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove e delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura mascherasse una richiesta di nuovo giudizio di merito.
Richiamato come norma sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di rinvio sufficiente.
Invocato nel contesto dei poteri decisori del giudice; non è stata accolta alcuna violazione.
La Corte ha affermato che il giudice del rinvio si è correttamente attenuto al decisum rescindente e ai limiti del giudicato.
È la base della liquidazione equitativa del danno quando la prova puntuale del pregiudizio sia impossibile o difficile; il giudice del rinvio l’ha applicata correttamente.
Norma richiamata nel ricorso, ma non decisiva nella ratio della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale della motivazione; la Corte non ha ravvisato vizio motivazionale.
Richiamato quale norma che consente l’applicazione dell’art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno aquiliano o comunque risarcitorio.
La Corte ha ricordato che la violazione è deducibile solo come vizio di sussunzione, non attraverso una diversa lettura degli indizi.
Richiamato nel motivo sulle presunzioni; la Corte ha respinto la censura per difetto di vizio di sussunzione.
La Corte ha ribadito che la censura sulle presunzioni è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente qualificato o sussunto gli indizi rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cass. n. 12880/2003
Richiamata per affermare che l’accertamento conservativo del danno può integrare o fissare definitivamente il quantum indennizzabile, salvo la verifica del diritto all’indennizzo.
Cass. n. 19998/2011
Richiamata con il medesimo principio sull’atto conservativo del danno.
Cass. n. 3541/2020
Richiamata per il principio secondo cui la violazione delle norme sulle presunzioni è denunciabile solo come vizio di sussunzione.
Cass. n. 9054/2022
Richiamata per escludere che in cassazione sia consentita una mera diversa inferenza probabilistica o una nuova valutazione degli indizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al decisum rescindente e non può rimettere in discussione i capi coperti da giudicato, limitandosi ai profili ancora devoluti.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è legittima quando il danno sia difficile o impossibile da provare nel suo esatto ammontare; in tale contesto il giudice può valorizzare un accertamento conservativo del danno come base attendibile per la quantificazione.
- Un atto di accertamento conservativo del danno, pur non integrando necessariamente una transazione, può costituire un elemento idoneo a fissare il quantum del pregiudizio risarcibile o indennizzabile, salvo la verifica del diritto sostanziale all’indennizzo.
- In cassazione la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si denuncia un vero vizio di sussunzione rispetto agli artt. 2727 e 2729 c.c.; non è consentito chiedere una nuova valutazione dell’idoneità degli indizi.
- La doglianza che contesti la mancata considerazione di ulteriori elementi fattuali non è ammissibile se, in sostanza, mira a ottenere un riesame del merito già compiuto dal giudice di appello.
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