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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08185/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo (11/08/2025) per il reato di omicidio (art. 575 c.p.) commesso a Torino il 30/07/2025. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 130 c.p.p. per presunta illegittima modifica nell'avviso di fissazione dell'udienza della data e del luogo del fatto (originariamente indicati come "Genova 08/08/2025"), con conseguente nullità degli atti successivi; (ii) violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 390, comma 2, c.p.p.) per l'erronea contestazione che avrebbe impedito una partecipazione difensiva informata e per carenza motivazionale del provvedimento; (iii) violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 6 CEDU) per il mancato invio della copia degli atti, richiesti il 9/08 alle ore 14:06, e per l'insufficiente termine (15 minuti) concesso la mattina dell'udienza per consultare il fascicolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la rettifica della data e del luogo nella contestazione fosse un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p., non incidendo sul nucleo essenziale dell'addebito né sul diritto di difesa. Ha altresì ritenuto che il difensore avesse avuto modalità adeguate per informarsi (accesso al fascicolo in udienza, possibilità di informazioni dalla polizia giudiziaria ex art. 386 c.p.p. e colloquio con l'assistito anche nei giorni antecedenti ex art. 104 c.p.p.) e che il termine concesso fosse comunque sufficiente a garantire la partecipazione informata. La carenza di una risposta scritta punto per punto alle osservazioni difensive non comporta nullità quando la decisione sia giuridicamente corretta e verificabile in sede di legittimità. Conseguentemente il rigetto comporta la conferma della convalida del fermo e la validità degli atti processuali seguenti.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    È norma richiamata per la possibilità di correggere errori materiali nell'atto di imputazione; la Corte ha ritenuto che la rettifica di data/luogo fosse mera correzione materiale non rilevante ai fini del diritto di difesa.

  • art. 390, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla tutela del diritto di difesa in udienza di convalida; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa a questa norma, ritenendo garantita la partecipazione difensiva.

  • art. 24 Cost.

    Principio costituzionale del diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il diritto di difesa non fosse stato compromesso dalle correzioni e dalle modalità di accesso agli atti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamata in relazione al diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le garanzie previste non fossero state violate dalle modalità di comunicazione e consultazione degli atti.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato (omicidio); indicata per identificare il capo di imputazione oggetto della convalida del fermo.

  • art. 386, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte in ordine alla possibilità che il difensore acquisisca informazioni dalla polizia giudiziaria al momento della comunicazione del fermo; tale possibilità è stata considerata elemento che ha garantito la partecipazione difensiva.

  • art. 104 cod. proc. pen.

    Invocata per la possibilità di colloquio tra indagato e difensore anche nei giorni antecedenti l'udienza (es. sabato/domenica); la Corte ha ritenuto che ciò potesse integrare adeguata possibilità di assistenza.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato nei ragionamenti giurisprudenziali citati come normativa che disciplina modifiche dell'imputazione rilevanti; la Corte ha distinto la correzione materiale (art. 130) da modifiche rilevanti ai sensi di altre norme come art. 516.

  • art. 441 cod. proc. pen.

    Citato dalla giurisprudenza di riferimento come norma che vieta modifiche dell'imputazione che incidano sul nucleo dell'addebito; la Corte ha ritenuto che la rettifica della data non rientrasse in tale fattispecie.

Massime di principio

  • La rettifica di dati accidentali dell'atto di imputazione (es. data o luogo) può essere qualificata come errore materiale ex art. 130 c.p.p. se non incide sul nucleo essenziale della contestazione e non pregiudica l'individuazione del fatto da parte dell'imputato.
  • La correzione di un errore materiale non inficia automaticamente il diritto di difesa se il difensore ha comunque concrete possibilità di informarsi (accesso al fascicolo, colloquio con l'assistito, acquisizione di informazioni dalla polizia giudiziaria).
  • Termini ristretti per la consultazione degli atti possono risultare compatibili con il diritto di difesa se, nella concreta valutazione, il difensore ha comunque avuto strumenti effettivi per formarsi un'adeguata cognizione del caso prima dell'udienza.
  • La mancanza di una risposta puntuale del giudice a tutte le osservazioni difensive non determina automaticamente la nullità del provvedimento quando la decisione sia verificabilmente corretta dal punto di vista giuridico; la legittimità della decisione è sindacabile anche sui presupposti giuridici sostanziali.
  • Per essere fondata la censura di nullità processuale è necessario dimostrare che l'errore o la violazione ha effettivamente inciso sulla possibilità di esercitare la difesa in modo sostanziale, non si basta con l'affermazione astratta di pregiudizio.

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