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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11947/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del GUP che aveva applicato la pena su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonché agli artt. 192 e 533 c.p.p. In sostanza, lamentava che la decisione sarebbe stata viziata sotto il profilo della ricostruzione del fatto e della valutazione probatoria, pur in presenza di un rito concordato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza di patteggiamento al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha precisato che, contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi che nel caso concreto non ricorrevano. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro di legittimità dedotto dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti di impugnazione del patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la censura è ritenuta estranea ai limiti del ricorso avverso patteggiamento.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di affermazione di responsabilità; la Corte non lo esamina nel merito per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ribadisce che il ricorso avverso tale sentenza è soggetto a limiti tassativi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Prevede che contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione sia ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • Sono estranee al controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento le censure che investono la motivazione, la valutazione della prova o la ricostruzione del fatto, salvo che si traducano in una delle ipotesi tipizzate dal legislatore.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza costituiscono i soli profili, insieme agli altri espressamente previsti, suscettibili di scrutinio nel ricorso avverso il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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