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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21235/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità in misura non inferiore all'80%, con decorrenza richiesta dalla parte privata dal 30.6.2014. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione ma aveva ritenuto che la decorrenza dovesse essere posticipata all'1.10.2015, escludendo l'applicazione del differimento annuale previsto dalle c.d. finestre di cui all'art. 12 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011, sul presupposto che tale norma non riguardasse chi matura il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 60 anni. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 cit., sostenendo che la norma abbia portata generale e imponga il differimento dell'accesso alla pensione di qualsiasi tipo, salvo espresshe deroghe, quindi anche per i trattamenti di vecchiaia anticipata riconosciuti agli invalidi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo corretta l'interpretazione della norma sostanziale già affermata in precedenti arresti di legittimità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la decorrenza della pensione conformandosi al principio secondo cui il regime delle finestre e il differimento di un anno si applicano anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una norma introduttiva del regime delle "finestre" per il pensionamento non prevede espressamente esclusioni, il differimento temporale dell'accesso alla prestazione si applica a tutte le pensioni di vecchiaia regolate dai diversi ordinamenti, salvo deroghe testuali.
  • La pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta agli assicurati invalidi in misura non inferiore all'80% non è sottratta, per il solo fatto di essere anticipata rispetto all'età ordinaria, al meccanismo generale del differimento annuale previsto dalla disciplina sopravvenuta.
  • L'interpretazione della disciplina pensionistica deve essere coordinata con l'orientamento consolidato di legittimità, specie quando la questione riguardi l'ambito applicativo di una norma generale che incide sulla decorrenza della prestazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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