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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24936/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza per presunta violazione degli artt. 125, 292 comma 2 lett. c) e 309 c.p.p., sostenendo che il GIP non avesse svolto una autonoma valutazione e non avesse adeguatamente motivato la misura; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e mancata considerazione delle deduzioni difensive, in particolare l'assenza di elementi comprovanti episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo contraddittoria la doglianza difensiva e apprezzando la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il quadro indiziario consistente: sequestro domiciliare di 34,38 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 10.000 euro in contanti di non giustificata provenienza, elementi ritenuti indicativi della detenzione ai fini di spaccio e della gravità della condotta con rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il quantitativo di sostanza, gli strumenti per il confezionamento e il denaro sequestrato costituiscano indizi della detenzione ai fini di spaccio ai sensi di questa normativa

  • art. 125 c.p.p.

    Relativa alla motivazione degli atti; la censura difensiva basata su presunta carenza motivazionale è stata ritenuta infondata perché il Tribunale del riesame aveva dato conto e motivatamente rigettato le deduzioni difensive

  • art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.

    Previsione sulle formalità dell'atto di riesame e i relativi motivi; la Corte ha osservato che le eccezioni invocate non erano state adeguatamente sollevate nel riesame e non emergono vizi tali da determinare nullità

  • art. 309 c.p.p.

    Disposizioni sul giudizio per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i requisiti per la misura (gravi indizi, esigenze cautelari) fossero adeguatamente motivati dal Tribunale del riesame

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione sull'addebito di responsabilità per la presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma comunque ha disposto il pagamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 (Stamegna)

    Precedente richiamato per affermare che la gravità della condotta e l'indicazione di inserimento in contesti professionali di spaccio possono giustificare la misura cautelare per il rischio di recidiva non contenibile con misure non custodiali

Massime di principio

  • La mera contestazione di carenza motivazionale è inefficace se non indicata con precisione le specifiche omissioni o contraddizioni; il giudice di legittimità valuta la correttezza della motivazione concreta e se il tribunale di merito ha risposto alle deduzioni rilevanti
  • Sequestri di droga accompagnati da bilancini, materiale per il confezionamento e ingenti somme di denaro sono frequentemente ritenuti indici sufficienti per inferire la detenzione ai fini di spaccio e giustificare misure cautelari
  • La mancanza di riscontri diretti di cessione non esclude che, in presenza di un quadro indiziario complessivo, possa sussistere il presupposto della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione
  • Le censure sollevate in sede di cassazione possono essere dichiarate inammissibili se il ricorso è formulato in modo contraddittorio o se non si è tempestivamente dedotto il vizio nei gradi precedenti
  • La parte soccombente in ricorsi manifestamente infondati può essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a versamenti alla Cassa delle Ammende, con ampio margine di valutazione equitativa da parte del giudice

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