Cassazione Penale, Sentenza n. 24936/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza per presunta violazione degli artt. 125, 292 comma 2 lett. c) e 309 c.p.p., sostenendo che il GIP non avesse svolto una autonoma valutazione e non avesse adeguatamente motivato la misura; 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza e mancata considerazione delle deduzioni difensive, in particolare l'assenza di elementi comprovanti episodi di cessione di sostanze stupefacenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, ritenendo contraddittoria la doglianza difensiva e apprezzando la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il quadro indiziario consistente: sequestro domiciliare di 34,38 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 10.000 euro in contanti di non giustificata provenienza, elementi ritenuti indicativi della detenzione ai fini di spaccio e della gravità della condotta con rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il quantitativo di sostanza, gli strumenti per il confezionamento e il denaro sequestrato costituiscano indizi della detenzione ai fini di spaccio ai sensi di questa normativa
Relativa alla motivazione degli atti; la censura difensiva basata su presunta carenza motivazionale è stata ritenuta infondata perché il Tribunale del riesame aveva dato conto e motivatamente rigettato le deduzioni difensive
art. 292 comma 2 lett. c) c.p.p.
Previsione sulle formalità dell'atto di riesame e i relativi motivi; la Corte ha osservato che le eccezioni invocate non erano state adeguatamente sollevate nel riesame e non emergono vizi tali da determinare nullità
Disposizioni sul giudizio per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i requisiti per la misura (gravi indizi, esigenze cautelari) fossero adeguatamente motivati dal Tribunale del riesame
Norma che prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione sull'addebito di responsabilità per la presentazione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ma comunque ha disposto il pagamento in via equitativa alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016 (Stamegna)
Precedente richiamato per affermare che la gravità della condotta e l'indicazione di inserimento in contesti professionali di spaccio possono giustificare la misura cautelare per il rischio di recidiva non contenibile con misure non custodiali
Massime di principio
- La mera contestazione di carenza motivazionale è inefficace se non indicata con precisione le specifiche omissioni o contraddizioni; il giudice di legittimità valuta la correttezza della motivazione concreta e se il tribunale di merito ha risposto alle deduzioni rilevanti
- Sequestri di droga accompagnati da bilancini, materiale per il confezionamento e ingenti somme di denaro sono frequentemente ritenuti indici sufficienti per inferire la detenzione ai fini di spaccio e giustificare misure cautelari
- La mancanza di riscontri diretti di cessione non esclude che, in presenza di un quadro indiziario complessivo, possa sussistere il presupposto della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione
- Le censure sollevate in sede di cassazione possono essere dichiarate inammissibili se il ricorso è formulato in modo contraddittorio o se non si è tempestivamente dedotto il vizio nei gradi precedenti
- La parte soccombente in ricorsi manifestamente infondati può essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a versamenti alla Cassa delle Ammende, con ampio margine di valutazione equitativa da parte del giudice
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