Cassazione Penale, Ordinanza n. 05890/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in relazione a fatti sussunti nell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Deduceva, con un primo motivo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; con un secondo motivo, l'illegittimità costituzionale e il contrasto con la normativa europea dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui preclude all'imputato la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. Il ricorso era stato proposto dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dalla l. 103/2017, e risultava sottoscritto personalmente dall'imputato, non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione e impone la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato. Ha ribadito che tale requisito vale anche se il ricorrente è avvocato cassazionista e che non contrasta con il diritto di difendersi da sé ai sensi dell'art. 6 CEDU, riferibile al giudizio di merito e non al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il ricorso non incideva sul merito della responsabilità ma sul solo trattamento sanzionatorio e sulla forma di proposizione dell'impugnazione
richiede, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato
art. 1, comma 63, l. 23/06/2017, n. 103
ha modificato l'art. 613 c.p.p. eliminando la possibilità per l'imputato di presentare ricorso personale per cassazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 6, comma 2, lett. c), CEDU
è compatibile con l'obbligo della difesa tecnica nel giudizio di legittimità; il diritto di difendersi da sé opera nel giudizio di merito, non nel ricorso per cassazione
art. 6 CEDU
richiamato nel senso che non impedisce l'inderogabilità della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità non scusabile, segue la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione deve essere proposto esclusivamente tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato rende il ricorso inammissibile.
- L'inderogabilità della difesa tecnica nel giudizio di legittimità opera anche quando il ricorrente sia egli stesso avvocato cassazionista: non è ammessa la difesa personale davanti alla Corte di cassazione.
- Il diritto di autodifesa riconosciuto dall'art. 6 CEDU non impone la possibilità di proporre personalmente ricorso per cassazione, poiché esso attiene al contributo dell'imputato nel giudizio di merito e non al giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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