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Sentenza

Sentenza n. 1527/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla gara “Tender n. 4619 Rfq_7223 avente ad oggetto accordo quadro per fornitura anche in regime di pronto intervento di elettropompe Xylem - Flygt, CIG n. B9FD274E64”, comunicato telematicamente sulla piattaforma “RDO Jaggaer 7223” in data 27.02.2026, con cui l’Amministrazione ha escluso la ricorrente dalla competizione di che trattasi; - del provvedimento di aggiudicazione disposto dal Direttore Area Acquisti e servizi generali della S.A., della cui adozione si è data comunicazione alla ricorrente sulla piattaforma di gara in data 05.03.2026, con nota che parimenti si grava; - di tutti i verbali della Commissione di valutazione, e in particolare quelli delle sedute del 11.02.2026 e del 23.02.2026 nel quale si è deliberata l’esclusione della ricorrente, sebbene non noti, né comunicati, né conoscibili in quanto non pubblicati; - ove occorrer possa, della lex specialis di gara, del disciplinare e del capitolato speciale, nonché del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” di Acque s.p.a., nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere automaticamente dalla procedura di gara gli O.E. in caso di violazioni fiscali non definitivamente accertate di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso (ancorché non conosciuto), compresa la comunicazione di soccorso istruttorio dell’Amministrazione del 12.02.2026; e per la condanna dell’Amministrazione a disporre la riammissione della ricorrente nella procedura di gara con susseguente aggiudicazione della stessa a Xylem in quanto prima graduata, avendo offerto il ribasso percentuale maggiore rispetto agli altri concorrenti; e con espressa richiesta della declaratoria ex art. 122 c.p.a. d’inefficacia del contratto/accordo quadro eventualmente stipulato in pendenza del gravame, e di cui non è pervenuta comunicazione, in ragione della richiesta di subentro di Xylem che formalmente si propone.

Giustizia amministrativa202600533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da una gara per un accordo quadro relativo alla fornitura di elettropompe e successiva aggiudicazione a un’altra concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura e la conseguente aggiudicazione, chiedendo la riammissione e l’aggiudicazione in proprio favore nonché, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. L’esclusione era stata disposta perché la concorrente aveva dichiarato di non aver ottemperato agli obblighi fiscali né di essersi impegnata in modo vincolante a pagare quanto dovuto, in relazione a una violazione fiscale di euro 11.194.337,00, non definitivamente accertata e impugnata davanti al giudice tributario. La ricorrente ha dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare in concreto la fondatezza della pretesa fiscale, l’affidabilità dell’impresa e la sua capacità economica di eseguire il contratto, anziché applicare automaticamente l’esclusione. Ha invocato i principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e della buona fede. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio chiedendo documentazione attestante la sospensione dell’efficacia della pretesa fiscale, una pronuncia favorevole del giudice tributario, il pagamento di una quota del debito o altra misura idonea. La concorrente si era limitata a ribadire l’infondatezza della pretesa e l’avvenuta impugnazione, senza produrre elementi riconducibili alle esimenti previste dalla normativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la violazione fiscale fosse grave alla luce dei parametri dell’Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023, anche perché di importo largamente superiore al valore dell’appalto e alla soglia prevista. La mera impugnazione della pretesa tributaria non è sufficiente a rendere irrilevante la violazione. Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 4, comma 2, dell’Allegato II.10, l’irrilevanza della violazione non definitivamente accertata richiede, in particolare, una pronuncia giurisdizionale favorevole, anche non definitiva, un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa dell’esecutività, oppure il pagamento delle imposte o un impegno vincolante al pagamento intervenuto prima della scadenza del termine per presentare l’offerta. Nessuna di tali circostanze è stata provata. La stazione appaltante non deve verificare la fondatezza della pretesa tributaria, compito riservato al giudice tributario, né compiere un’ulteriore valutazione discrezionale sull’affidabilità, sulla moralità o sulla capacità finanziaria dell’operatore, oltre alla verifica dei presupposti normativi tipizzati. Una volta accertata la presenza di una violazione grave, non definitivamente accertata e priva delle condizioni di irrilevanza previste dalla legge, l’esclusione è necessitata. Il soccorso istruttorio è stato correttamente utilizzato per consentire alla concorrente di documentare le circostanze esimenti, ma tale documentazione non è stata fornita. È stata quindi ritenuta legittima anche la conseguente aggiudicazione e infondata la domanda di subentro. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori in favore della stazione appaltante e di euro 3.000,00 oltre accessori in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023

    "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto qualunque operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali"

    La disposizione disciplina anche le violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate, la cui rilevanza ai fini dell’esclusione è subordinata alla verifica dei presupposti e delle esimenti tipizzati dalla norma e dall’Allegato II.10. In assenza di tali esimenti, l’esclusione è necessitata.

  • art. 4, comma 2, Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023

    "le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell’esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa"

    La semplice pendenza dell’impugnazione tributaria non esclude la rilevanza della violazione. Occorre una pronuncia favorevole, anche non definitiva, oppure una sospensione giurisdizionale o amministrativa dell’esecutività.

  • art. 3, Allegato II.10 al d.lgs. 36/2023

    La gravità della violazione fiscale è parametrata anche al valore dell’appalto; il parametro legislativo mira a garantire prevedibilità e uniformità, evitando valutazioni discrezionali sulla concreta capacità finanziaria del concorrente.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il soccorso istruttorio può consentire al concorrente di produrre documentazione utile a dimostrare la sussistenza delle condizioni normative che rendono irrilevante una violazione fiscale, ma non sostituisce la prova delle circostanze esimenti.

  • art. 122 c.p.a.

    La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro è infondata quando è legittima l’esclusione del concorrente e, conseguentemente, l’aggiudicazione a un altro operatore.

Massime di principio

  • In presenza di una violazione fiscale grave e non definitivamente accertata, la stazione appaltante deve verificare i presupposti normativi tipizzati della sua rilevanza e le eventuali condizioni esimenti previste dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.10; non può sostituire tali parametri con una valutazione libera e ulteriore sull’affidabilità o sulla capacità finanziaria dell’operatore.
  • La mera impugnazione della pretesa tributaria non rende irrilevante una violazione fiscale grave non definitivamente accertata. A tal fine occorre una pronuncia giurisdizionale favorevole, anche non definitiva, un provvedimento di sospensione giurisdizionale o amministrativa dell’esecutività, oppure il pagamento del debito o un impegno vincolante al pagamento intervenuto prima della scadenza del termine per presentare l’offerta.
  • La stazione appaltante non è competente a valutare la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria, trattandosi di una questione riservata al giudice tributario; deve invece accertare i fatti rilevanti secondo i parametri legislativi e la documentazione fornita dal concorrente.
  • Quando sia accertata una violazione fiscale grave, non definitivamente accertata, priva delle condizioni normative di irrilevanza, l’esclusione dalla gara costituisce esito necessitato e non una scelta rimessa a un’ulteriore ponderazione discrezionale della stazione appaltante.
  • Il soccorso istruttorio può essere attivato per consentire al concorrente di documentare una sospensione, una pronuncia favorevole o l’adempimento degli obblighi fiscali, ma la mancata produzione di tale documentazione lascia integra la causa di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneRegolarità fiscale e contributivaSoccorso istruttorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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