Cassazione Penale, Sentenza n. 17341/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. per presunta nullita' della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata via PEC al difensore d'ufficio anziche' al domicilio eletto dall'imputato (Milano, via Garegnano n. 38); si deduce che la notifica al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, non sarebbe valida senza preventiva e rigorosa verifica dell'impossibilita' di notificare al domicilio eletto; 2) erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alle aggravanti e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena: si censura la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la presunta contraddittorieta' dei giudici di merito, nonche' la mancata considerazione degli elementi favorevoli (attivita' lavorativa, permesso di soggiorno, stato di famiglia) proposti dalla difesa.
La decisione
Il ricorso e' dichiarato inammissibile. Sulla prima censura la Corte di cassazione rileva che la violazione dell'art. 161 c.p.p. non e' stata dedotta in sede di appello e che la nullita' relativa alla notifica in luogo diverso dal domicilio eletto e' una nullita' di regime intermedio che deve essere fatta valere nei termini decadenziali previsti dall'art. 182 c.p.p.; inoltre non risultano elementi che dimostrino l'assoluta inidoneita' della notifica a garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Sul secondo motivo la Corte ritiene la decisione dei giudici di merito insindacabile in cassazione: la valutazione di equivalenza tra aggravanti e attenuanti e la decisione di non concedere la sospensione condizionale sono fondate su motivazione coerente con le risultanze processuali e non affette da manifesta illogicita' (si e' richiamata la gravita' della condotta, la conoscenza pregressa della vittima e l'assenza di elementi probanti una reale rivalutazione della condotta). Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La notifica al difensore ai sensi del comma 4 puo' essere effettuata, ma l'eventuale nullita' derivante da inosservanza del domicilio eletto e' una nullita' di regime intermedio che deve essere dedotta tempestivamente; grava sull'imputato l'onere di dimostrare che la notifica e' stata concretamente inidonea a garantire la conoscenza.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I motivi non dedotti in sede di appello non sono consentiti in cassazione e determinano inammissibilita' del ricorso quando siano inosservanze di legge non gia' prospettate nel grado precedente.
Stabilisce i termini decadenziali per la deduzione delle nullita' a regime intermedio; tali nullita' devono essere proposte tempestivamente o si considerano non piu' rilevabili.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la valutazione della prevalenza o equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la determinazione della pena sono rimessi al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi logico-giuridici o manifesta illogicita'.
Consente la condanna al pagamento delle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilita', l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le impugnazioni per vizi di notifica o altre inosservanze di legge devono essere sollevate tempestivamente in appello o alla prima udienza utile; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso.
- La notifica effettuata al difensore secondo l'art. 161 c.p.p. e' valida salvo che non sia provato che essa e' stata concretamente inidonea a far conoscere l'atto all'imputato; l'onere probatorio grava sulla parte che deduce l'inidoneita'.
- Le nullita' di regime intermedio vanno dedotte nei termini decadenziali di legge (art. 182 c.p.p.); l'assenza di tempestiva deduzione comporta perdita della rilevabilita'.
- La valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti e la scelta tra concedere o meno benefici come la sospensione condizionale della pena costituiscono esercizio di discrezionalita' del giudice di merito: la cassazione interviene solo per violazioni di legge o motivazioni manifestamente illogiche.
- Per ottenere efficacemente attenuanti o benefici si devono documentare elementi concreti e specifici (percorsi rieducativi, certificazioni di cambiamento, programmi di reinserimento) atti a contrastare la gravita' della condotta; semplici riferimenti generici a lavoro o stato di famiglia potrebbero non essere ritenuti idonei se la gravita' del reato e' elevata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17323/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17324/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17325/2024 del 26/04/2024
- Sentenza penale · 26 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17326/2024 del 26/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →