Cassazione Civile, Ordinanza n. 01219/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale contro il decreto di liquidazione emesso dal magistrato procedente, nella parte in cui non venivano riconosciuti le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure di recupero del credito professionale rimaste infruttuose. Il Tribunale di Venezia aveva confermato il diniego, ritenendo non dovuto il rimborso. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente ha censurato la decisione perché contrastante con i principi giurisprudenziali già consolidati in materia di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, sostenendo che il rimborso fosse dovuto per le attività strumentali e funzionali al recupero del credito, anche se non andate a buon fine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione del Tribunale. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito infruttuose, purché sia dimostrato l'utile esperimento, non pretestuoso, delle procedure stesse. Il giudice dell'opposizione, invece di negare in astratto il rimborso, avrebbe dovuto verificare in concreto se tale tentativo di recupero fosse stato effettivamente compiuto. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma è richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 116 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È interpretato nel senso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio, il difensore ha diritto alla liquidazione anche delle spese e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose, se tali procedure sono state effettivamente e non pretestuosamente esperite.
Massime di principio
- Nel regime del patrocinio a spese dello Stato, il difensore d'ufficio può ottenere la liquidazione a carico dell'erario non solo dei compensi per l'attività difensiva, ma anche delle spese e degli onorari relativi alle attività strumentali di recupero del credito professionale, quando tali attività siano state realmente svolte e siano risultate infruttuose.
- Non è richiesto al difensore di provare anche l'assoluta incapienza dell'assistito, poiché un simile onere probatorio sarebbe eccessivo e non coerente con la funzione dell'istituto.
- Il giudice chiamato a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione non può negare in astratto il rimborso delle spese di recupero del credito, ma deve verificare in concreto se sia stato dimostrato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero.
- La liquidazione dei compensi deve riferirsi funzionalmente anche all'attività esecutiva o monitoria svolta in collegamento con la precedente prestazione professionale resa nell'interesse dello Stato.
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