Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38271/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 09/11/2023 che aveva respinto la richiesta di revisione della sentenza penale (abbreviato) che li aveva condannati per partecipazione all'associazione mafiosa nigeriana denominata "Black Axe" (mediante la partecipazione al cosiddetto "Forum" di Palermo) e altri reati accessori. L'istanza di revisione si fondava sull'inconciliabilità tra quella condanna in rito abbreviato e le pronunce definitive di assoluzione emesse, nel procedimento ordinario nei confronti di altri coimputati apicali, che avevano escluso l'esistenza in Italia di una struttura unitaria riconducibile alla "Black Axe" e avevano ritenuto inattendibili o false le dichiarazioni testimoniali su cui si erano basate le accuse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato il criterio secondo cui l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede una 'inconciliabilità' oggettiva tra fatti storici decisivi nelle sentenze irrevocabili (non un mero contrasto di valutazioni). Ha rilevato che le sentenze di proscioglimento nei giudizi ordinari avevano espresso un giudizio di totale inattendibilità/falsità delle fonti testimoniali e avevano affermato l'assenza, nel territorio italiano, della struttura criminale unitaria contestata. Ciò integrava gli elementi per ritenere fondata l'istanza di revisione rispetto alla condanna derivante dal rito abbreviato. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Rafforzata la lettura secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) richiede un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due pronunce irrevocabili (azione/omissione, evento, nesso causale), non la sola divergenza di valutazione probatoria.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La qualificazione del fatto come associazione di stampo mafioso richiede accertamento della sussistenza di una struttura organizzativa; la mancata ricostruzione unitaria nei giudizi ordinari può incidere sull'adeguatezza della prova a sostegno di condanne emesse in rito abbreviato.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in censura (come richiamo procedurale/di motivazione); la Corte ne prende atto nelle deduzioni ma il fulcro decisorio resta l'art. 630 cod. proc. pen.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione e al travisamento dei fatti; la Corte valuta la rilevanza delle risultanze probatorie comparate tra i giudicati.

  • art. 5, comma 3, d.lvo 26 maggio 1997, n. 153

    Norma richiamata nella descrizione dei reati (attività di intermediazione finanziaria abusiva) costituenti il capo di imputazione accessorio, citata a titolo descrittivo nel quadro fattuale.

  • art. 629 cod. pen.

    Richiamato come titolo di reato (violenza/estorsione) contestato a uno dei ricorrenti; rilevante nel quadro fattuale ma non decisivo rispetto alla questione di revisione sull'associazione.

  • art. 377 cod. pen.

    Richiamato quale contestazione penale relativa all'offerta di denaro per far ritrattare dichiarazioni; inserito nel quadro delle imputazioni esaminate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. richiede un'inconciliabilità oggettiva dei fatti storici decisivi tra pronunce irrevocabili: non basta una diversa valutazione delle prove tra procedimenti distinti.
  • Le differenze di esito tra rito abbreviato e rito ordinario non sono automaticamente inconciliabili: il diverso regime probatorio può legittimare risultati difformi, salvo che una pronuncia definitiva dimostri concretamente l'errore o la falsità dei fatti su cui si è fondata la condanna.
  • Se una sentenza definitiva di proscioglimento accerta la falsità o l'inattendibilità totale delle dichiarazioni testimoniali che avevano sostenuto una condanna, ciò può costituire elemento decisivo per la revisione della condanna invocata.
  • Nelle contestazioni per associazione (art. 416-bis), occorre dimostrare che i fatti storici principali (azione/omissione, evento, nesso causale) sono gli stessi nelle due decisioni e che la diversa ricostruzione risulta oggettivamente incompatibile rispetto alla tenuta del giudicato da revisionare.
  • In presenza di più procedimenti con esiti contrastanti, la strategia difensiva per ottenere la revisione deve puntare a dimostrare la natura decisiva e la coincidenza dei fatti negati nella pronuncia assolutoria con quelli su cui si fonda la condanna definitiva, non il semplice dissenso interpretativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.