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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32384/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tre sentenze di condanna: due truffe, una delle quali commessa in concorso, e ulteriori fatti di sostituzione di persona e truffa, tutti commessi nel territorio di Torre del Greco tra gennaio e agosto 2014. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato l'istanza, ritenendo che, nonostante l'omogeneità delle violazioni, non fossero emersi elementi sintomatici di una preventiva e unitaria programmazione criminosa. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente considerato l'omogeneità dei reati, la loro commissione nel medesimo contesto territoriale, il ristretto arco temporale e le analoghe modalità esecutive. La Corte ha ritenuto che tali elementi, isolatamente considerati, non dimostrassero l'esistenza di un unico disegno criminoso e che il ricorso mirasse sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che la continuazione richiede la prova di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa, concepita almeno nelle linee essenziali, distinta dalla mera reiterazione di condotte omogenee o da una stabile inclinazione a delinquere. La prossimità temporale e spaziale e l'omogeneità dei reati costituiscono indici valutabili, ma non sono automaticamente dimostrativi del medesimo disegno criminoso. Poiché il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione sintetica ma non apparente, logica e coerente, e il ricorso non aveva indicato specifiche circostanze decisive omesse né puntuali travisamenti degli atti, le censure sono state ritenute non riconducibili a un effettivo vizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso, costituito da una preventiva e unitaria deliberazione di più reati, concepiti almeno nelle loro linee essenziali.

  • art. 671 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione può riconoscere il vincolo della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze, sulla base della verifica concreta dell'originaria programmazione unitaria.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 110 c.p.

    Norma contestata in una delle sentenze di condanna, relativa al concorso di persone nel reato.

  • art. 494 c.p.

    Norma relativa al reato di sostituzione di persona, contestato in una delle sentenze di condanna.

  • art. 640 c.p.

    Norma relativa ai reati di truffa oggetto delle sentenze di condanna considerate ai fini della richiesta di continuazione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa, concepita almeno nelle linee essenziali al momento della commissione del primo reato; non è sufficiente la mera reiterazione di condotte illecite, la loro omogeneità o una stabile inclinazione a delinquere.
  • La prossimità temporale e spaziale dei reati, così come l'omogeneità delle condotte e del bene giuridico tutelato, costituiscono soltanto indici concorrenti e non dimostrano automaticamente l'esistenza del medesimo disegno criminoso.
  • Il decorso del tempo tra le violazioni è un elemento rilevante nella valutazione della continuazione: quanto più ampio è l'intervallo temporale, tanto più è improbabile una programmazione unitaria predeterminata, salvo la presenza di ulteriori elementi convergenti.
  • L'accertamento del medesimo disegno criminoso compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando la motivazione non sia apparente, non presenti manifeste illogicità e sia coerente con gli elementi dedotti.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice dell'esecuzione una diversa lettura degli stessi elementi fattuali; la censura deve indicare specifiche omissioni decisive o puntuali travisamenti degli atti, non limitarsi a valorizzare diversamente gli indici già esaminati.

Come è indicizzato

MaterieContinuazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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