Cassazione Civile, Ordinanza n. 06945/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (promittente venditrice)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio definito con sentenza ex art. 2932 c.c., che aveva disposto il trasferimento coattivo di un terreno subordinandolo al pagamento del prezzo residuo. Successivamente, una parte ha agito per far dichiarare prescritto il diritto della controparte al trasferimento, sostenendo che, decorsi oltre dieci anni dal giudicato e in assenza del pagamento del residuo prezzo o di atti interruttivi, il diritto si fosse estinto. La società ricorrente ha resistito affermando: 1) che il trasferimento si fosse già realizzato per effetto di una transazione intervenuta tra le parti dopo il primo giudizio, dimostrabile anche per presunzioni e desumibile dall'inerzia delle parti; 2) che l'offerta di pagamento del prezzo, implicita nella domanda ex art. 2932 c.c., dovesse considerarsi sufficiente a far avverare la condizione sospensiva; 3) che il mancato pagamento fosse comunque giustificato ex art. 1460 c.c. per pretesi inadempimenti della controparte. La Corte d'appello ha confermato la declaratoria di prescrizione, ritenendo non provata la transazione, irrilevante la mera offerta di pagamento e inconferente l'eccezione di inadempimento. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2729, 1967, 2932 e 1460 c.c., lamentando travisamento delle prove e falsa applicazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, ribadendo che la transazione deve essere provata per iscritto e non può essere dimostrata per presunzioni o mera inerzia delle parti; l'eventuale oggetto dell'accordo non mutava tale conclusione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio decidendi: dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., il pagamento del prezzo residuo costituiva la condizione sospensiva dell'effetto traslativo e solo l'effettivo pagamento, non la mera offerta, poteva determinarne l'avveramento; inoltre, il giudizio aveva ad oggetto soltanto la prescrizione dell'actio iudicati, non la valutazione dei reciproci inadempimenti o della giustificazione del mancato adempimento ex art. 1460 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza distingue tra l'offerta di adempimento rilevante per ottenere l'esecuzione specifica e l'effettivo pagamento dovuto in esecuzione della sentenza definitiva; dopo il giudicato, ai fini del trasferimento del bene, è decisivo solo il pagamento effettivo quando la sentenza lo pone come condizione sospensiva dell'effetto traslativo.
La transazione richiede la prova scritta ad probationem e, quando incide su diritti per i quali la forma scritta è richiesta a substantiam, anche ad substantiam; non è ammissibile la prova per testimoni o per presunzioni, salvo i mezzi consentiti nei casi diversi da quelli richiamati dall'art. 1350 c.c.
È richiamato per affermare che, se la transazione riguarda rapporti rientranti tra gli atti per i quali la forma scritta è richiesta, il requisito formale è più rigoroso e impedisce la prova meramente presuntiva dell'accordo.
È invocato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma la Corte ritiene che la prova dell'accordo transattivo non possa essere supplita da presunzioni prive di base scritta quando la legge richiede la forma ad probationem o ad substantiam.
Le presunzioni semplici non sono idonee, nel caso di transazione soggetta a forma scritta, a sostituire la prova scritta dell'accordo; l'inerzia delle parti è stata considerata circostanza neutra e non concludente.
L'eccezione di inadempimento è ritenuta inconferente rispetto al thema decidendum, perché il giudizio mirava solo ad accertare la prescrizione del diritto al trasferimento e non a valutare i reciproci inadempimenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato in collegamento con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La transazione, quando soggetta a forma scritta ad probationem o ad substantiam, non può essere provata mediante presunzioni semplici o mediante la sola inerzia delle parti, ma richiede un riscontro scritto o altro mezzo di prova ammesso nei limiti di legge.
- Nel giudizio volto all'accertamento della prescrizione dell'actio iudicati derivante da sentenza ex art. 2932 c.c., rileva solo l'effettivo avveramento della condizione posta dalla sentenza per il trasferimento del bene; la mera offerta di pagamento non equivale all'adempimento richiesto.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è inconferente quando il processo non abbia ad oggetto l'accertamento dei reciproci inadempimenti, ma esclusivamente la verifica del decorso del termine prescrizionale e dell'assenza di atti interruttivi.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale istruttorio a quella del giudice di merito, soprattutto quando la censura miri soltanto a contrapporre una diversa lettura degli indizi e delle prove.
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