Cassazione Civile, Ordinanza n. 03483/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione dichiarata dalla società ricorrente, verificando la comunicazione alle altre parti, e ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio. In conseguenza dell’estinzione, non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Ha inoltre disposto che nulla fosse regolato in ordine alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 relativa alla dichiarazione IVA 2008 per l’anno d’imposta 2007, con la quale l’Amministrazione finanziaria contestava un minor credito IVA rispetto a quello esposto dalla società e ne chiedeva il versamento. Successivamente veniva notificata anche una cartella di pagamento contenente, oltre a tale recupero, sanzioni, interessi e altre somme iscritte a ruolo. La società sosteneva di avere diritto al credito IVA contestato e, comunque, che l’Ufficio non potesse pretendere versamenti ma soltanto rettificare il credito in riduzione. In primo grado la CTP annullava la cartella; in appello la CTR riteneva non spettante il credito e legittima la compensazione, confermando in parte le pretese erariali. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 8 d.P.R. 322/1998, 19, 30 e 55 d.P.R. 633/1972, per il mancato riconoscimento del credito IVA di euro 117.024,00 e per la ritenuta possibilità di recupero compensativo in assenza di continuità cartolare tra dichiarazioni; 2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973, 54 e 55 d.P.R. 633/1972, per avere la CTR affermato l’insussistenza del credito sulla base di risultanze ritenute non confutate, senza considerare che la contribuente avrebbe documentato il credito con le scritture contabili; la motivazione veniva altresì censurata come incomprensibile e non corrispondente alle risultanze di causa. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente depositava documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme in favore dell’agente della riscossione e dichiarava rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c., con comunicazione alle controparti.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del controllo automatizzato della dichiarazione IVA e del conseguente recupero del minor credito contestato.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione di merito sulla spettanza e sulla continuità del credito IVA dichiarato.
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA e alla censura sul mancato riconoscimento del credito.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla disciplina del credito IVA e del suo utilizzo nelle annualità successive.
Richiamato per contestare il recupero del credito e la procedura seguita dall’Amministrazione.
Richiamato per sostenere l’erroneità della procedura di controllo automatizzato e della motivazione della CTR.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo per contestare l’atto e la procedura di recupero IVA.
È la norma sulla rinuncia al ricorso per cassazione, dichiarata dalla società prima della decisione.
Richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione del giudizio; la Corte ha disposto che nulla fosse regolato sulle spese.
Massime di principio
- Se la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è ritualmente comunicata alle altre parti, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese se la Corte ritiene di non doverle regolare ai sensi della disciplina applicabile.
- La rinuncia al ricorso rende irrilevante, ai fini della decisione di legittimità, ogni censura relativa alla spettanza del credito o alla correttezza della procedura di controllo automatizzato.
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, la contestazione della spettanza del credito e la sua eventuale rettifica possono incidere sulle annualità successive secondo la ricostruzione dei rapporti creditori e debitori emergenti dalle dichiarazioni, ma tale questione resta assorbita se il ricorso viene rinunciato.
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