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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32817/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il debitore esecutato in una procedura esecutiva immobiliare ha impugnato, prima con reclamo e poi con appello, il provvedimento che aveva respinto le istanze di sospensione ed estinzione formulate in due opposizioni all’esecuzione. La controversia nasceva da una esecuzione immobiliare promossa da una società cessionaria/mandataria del credito di un istituto di credito, con intervento anche dell’agente della riscossione. Il debitore deduceva: nullità della notifica dell’atto di pignoramento per mancato rispetto dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890/1982, art. 8; carenza di legittimazione attiva della società procedente per mancata prova della cessione del credito ex art. 58 T.U.B.; carenza di legittimazione di altra società indicata negli atti; indeterminatezza del credito e inesistenza del titolo esecutivo. In cassazione ha proposto quattro motivi, formalmente per violazione di legge e vizi motivazionali, insistendo sulla nullità/inesistenza del pignoramento e sulla supposta impossibilità di qualificare le doglianze come domande di chiusura anticipata della procedura ex art. 630 c.p.c., nonché sulla mancanza di valida cessione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto fosse redatto in modo eccessivamente prolisso e poco intelligibile, privo di una sintetica esposizione dei fatti e dei motivi, con violazione dell’art. 366 c.p.c. e del principio di specificità/autosufficienza. Inoltre, i motivi erano generici e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità del rimedio esperito avverso il diniego di chiusura anticipata della procedura esecutiva, rimedio ritenuto esperibile solo per l’estinzione tipica. La Corte ha anche richiamato l’orientamento secondo cui le doglianze relative a mancanza del titolo esecutivo, difetto di credito certo/liquido/esigibile, invalidità del pignoramento e difetto di legittimazione del procedente attengono, in linea generale, alla chiusura anticipata/estinzione atipica del processo esecutivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato, disponendo anche la trasmissione dell’ordinanza alla Corte d’appello di Bari ai fini della valutazione sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità/inesistenza della notifica del pignoramento; la Corte non ne affronta il merito, perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Invocato in relazione alla notificazione a mezzo posta; anche qui il motivo è dichiarato inammissibile senza esame di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentata omessa pronuncia; la censura è ritenuta generica e non autosufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato fra i vizi denunciati, ma senza una critica specifica alla sentenza impugnata.

  • art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Invocato per contestare la legittimazione della cessionaria del credito; la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 630 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il reclamo ex art. 630 c.p.c. non è il rimedio contro il diniego di chiusura anticipata/estinzione atipica, essendo riservato ai provvedimenti relativi all’estinzione tipica.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte fonda l’inammissibilità sulla mancanza di sintetica esposizione dei fatti e sulla carenza di specificità dei motivi, oltre alla violazione del requisito di autosufficienza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare la conformità dell’orientamento seguito dalla Corte territoriale al consolidato indirizzo di legittimità sulla chiusura anticipata del processo esecutivo.

  • art. 474 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate, in relazione all’inesistenza del titolo esecutivo.

  • art. 492 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate, in relazione al pignoramento.

  • art. 497 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate, in relazione agli effetti del pignoramento.

  • art. 555 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate, connessa al pignoramento immobiliare.

  • art. 557 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia originaria del pignoramento; la Corte ricorda che simili doglianze attengono alla chiusura anticipata/estinzione atipica.

  • art. 562 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo.

  • art. 567 c.p.c.

    Citate tra le norme asseritamente violate nel terzo motivo.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la legittimazione ad agire.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo quale parametro di censura sulla prova della cessione del credito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata, oltre alle spese del giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla disciplina della decisione camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio dopo istanza di decisione.

  • art. 388 c.p.c.

    Usato per disporre la trasmissione dell’ordinanza alla Corte d’appello di Bari ai fini della possibile revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la possibile revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da valutarsi dal giudice di merito.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato indirettamente nella formula sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione sintetica, chiara e autosufficiente dei fatti di causa e delle censure, con indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti; la riproduzione integrale e ridondante degli atti processuali non soddisfa il requisito di specificità dell’art. 366 c.p.c.
  • La mancata confrontazione con la ratio decidendi della sentenza impugnata rende il ricorso inammissibile: non è sufficiente riproporre in astratto questioni già dedotte in merito, se la decisione è fondata su una diversa e decisiva ragione di diritto.
  • Nel processo esecutivo, le contestazioni relative all’assenza del titolo esecutivo, alla mancanza di credito certo, liquido ed esigibile, ai vizi della notifica del pignoramento e al difetto di legittimazione del procedente si collocano, secondo l’orientamento richiamato, nell’ambito della chiusura anticipata o estinzione atipica della procedura, non del rimedio previsto per l’estinzione tipica.
  • Il reclamo ex art. 630 c.p.c. non è lo strumento per impugnare un provvedimento di diniego della chiusura anticipata della procedura esecutiva, essendo riservato ai provvedimenti che accolgono o negano l’estinzione tipica.
  • La difesa personale della parte e l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non impediscono l’applicazione delle conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna ex art. 96 c.p.c. e l’attestazione dell’ulteriore contributo unificato, ferma la valutazione del giudice di merito sulla revoca del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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