Cassazione Penale, Sentenza n. 41216/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione e liquidato un indennizzo di Euro 100.000,00 per la custodia cautelare subita dal 21/05/2014 al 01/02/2016. L'arresto si fondava su intercettazioni nell'ambito di indagini per reati in materia di stupefacenti (DPR 309/90, artt. 73 e 74). Il Tribunale di Roma ha poi assolto l'imputato con le formule "perché il fatto non sussiste" (art. 73) e "per non aver commesso il fatto" (art. 74). Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: a suo avviso la Corte d'appello avrebbe attribuito peso eccessivo alla mancanza di reticenza nell'interrogatorio di garanzia e avrebbe scavalcato i criteri di valutazione ex ante, ignorando contiguità e frequentazioni (rapporti con Ajah Prince e altri) che giustificavano la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e aspecifico. Ha ritenuto che l'eccezione di mancata notifica ex art. 584 c.p.p. non determini l'inammissibilità dell'impugnazione ma solo la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata. Sostanzialmente la Suprema Corte ha confermato il corretto metodo della Corte d'appello: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito ma non può ignorare gli accertamenti positivi della sentenza di assoluzione; nel caso di specie le conversazioni intercettate sono state interpretate dal Tribunale come attinenti ad attività lecite (rapporti commerciali e contratto di locazione), le spiegazioni fornite dall'imputato all'interrogatorio di garanzia sono risultate fondate e non emergevano elementi specifici e concreti per ritenere una condotta colposa o mendace idonea a generare la falsa apparenza di coinvolgimento. Per tali ragioni il ricorso ministeriale è stato dichiarato inammissibile e il Ministero condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve verificare se il comportamento del detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la falsa apparenza di colpevolezza che ha giustificato la misura; è richiesta una concausalità tra condotta e adozione della misura.
L'omessa notifica dell'impugnazione alle parti private non rende l'impugnazione inammissibile, ma pregiudica soltanto la decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale da parte della parte privata.
Consente la condanna al versamento alla Cassa delle Ammende per la parte soccombente quando il ricorso sia inammissibile o infondato per colpa; applicato per disporre il versamento di Euro 3.000,00.
Norme sostanziali sulla disciplina degli stupefacenti che costituivano la base dell'incolpazione nella fase di merito; citate nella ricostruzione fattuale ma la sentenza di assoluzione ha escluso la sussistenza dei fatti contestati nei termini rilevanti.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta "ex ante" e autonomamente la condotta del detenuto rispetto all'adozione della misura cautelare, ma non può ignorare né sovvertire gli accertamenti storici definiti nel giudizio di merito (sentenza di proscioglimento/assoluzione resta punto di riferimento).
- Per escludere il diritto alla riparazione occorre dimostrare una condotta del detenuto dolosa o gravemente colposa che abbia concausalmente contribuito alla falsa apparenza di colpevolezza; non sono sufficienti affermazioni generiche sulle frequentazioni o intercettazioni se non adeguatamente concretizzate.
- La mancanza di reticenza o mendacio nell'interrogatorio di garanzia è elemento rilevante a favore del beneficiario della riparazione se le spiegazioni risultano confermate dagli accertamenti di merito.
- Le intercettazioni e le frequentazioni ambigue possono essere valorizzate nel giudizio di riparazione, ma il giudice deve motivare specificamente la loro oggettiva idoneità a indicare complicità, mettendole in relazione con la misura adottata.
- I ricorsi generici o aspecifici sono inammissibili: la parte che impugna deve indicare in modo concreto e puntuale i profili di illegittimità o di errore motivazionale contestati.
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