Cassazione Civile, Ordinanza n. 06376/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con il quale, all'esito di verifica, venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello l'Ufficio aveva censurato la decisione di primo grado in relazione a tutte le riprese sfavorevoli, tra cui: la ripresa a tassazione di una quota di contributo relativa al 2006, la rideterminazione del reddito connessa a un contratto di associazione in մասնակցazione stipulato con un terzo, il contributo in conto impianti e i ricavi extracontabili dell'attività di ristorazione emersi da documentazione extracontabile. La CTR ha rigettato gli appelli, affermando però che il giudice tributario, quale giudice di impugnazione-merito, non potesse limitarsi ad annullare l'atto ma dovesse rideterminare l'importo dovuto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello, sostenendo che la sentenza di secondo grado non avesse esaminato le specifiche censure proposte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che la censura era effettivamente diretta a un vizio processuale di omessa pronuncia e non a una mera violazione di legge. Nel merito, ha accolto il ricorso perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna effettiva risposta alle questioni devolute con l'appello dell'Ufficio: la motivazione si limitava all'affermazione generale sul potere-dovere del giudice tributario di rideterminare la pretesa, senza confrontarsi con le specifiche riprese oggetto di impugnazione. La motivazione è stata quindi considerata omessa, non potendo le questioni ritenersi neppure implicitamente rigettate. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione i vizi processuali della sentenza, tra cui l'omessa pronuncia e la motivazione apparente.
richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il dovere del giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma la Corte sottolinea che la doglianza investiva in sostanza l'omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di appello è nulla per omessa pronuncia quando omette di esaminare i motivi specificamente devoluti dalla parte appellante, senza che sia sufficiente un'affermazione generale e astratta sulla natura di giudizio di merito dell'impugnazione.
- La motivazione non può dirsi implicita se dal testo della decisione non è possibile desumere, neppure indirettamente, che le singole questioni devolute siano state affrontate e decise.
- L'eccezione di inammissibilità non è fondata quando il ricorso per cassazione denuncia in modo sostanziale un vizio processuale di omessa pronuncia e non una generica violazione di legge.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso per omessa pronuncia, la causa va rinviata al giudice di merito affinché esamini i motivi di appello pretermessi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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