Cassazione Penale, Ordinanza n. 07573/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di Cassazione, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa per ricettazione. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che il fatto fosse esiguo e che la motivazione sul diniego dell'istituto fosse viziata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto non illogica la motivazione della sentenza impugnata, la quale, pur riconoscendo l'esiguità del fatto, aveva escluso la particolare tenuità per mancanza del requisito della non abitualità della condotta. Tale esclusione era fondata sul fatto che l'imputato era già stato condannato due volte per reati della stessa indole (furti, seppure risalenti nel tempo) e che pendeva un ulteriore procedimento per furto, per il quale era stata concessa la messa alla prova, senza esito noto. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, oltre all'esiguità dell'offesa, anche la non abitualità della condotta; la serialità di illeciti della stessa indole esclude l'applicabilità dell'istituto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando, pur in presenza di un'offesa esigua, la condotta risulti abituale o seriale per la presenza di precedenti penali o di ulteriori procedimenti per reati della stessa indole.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la nozione di abitualità si integra con la pluralità di illeciti della stessa indole diversi da quello oggetto del giudizio; il terzo illecito della medesima indole segnala una serialità incompatibile con la causa di non punibilità.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto sulla base di precedenti condanne per reati omogenei e di ulteriori procedimenti pendenti è logica e non illogica, se coerente con il quadro normativo richiamato dalle Sezioni Unite.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. si risolva in una censura manifestamente infondata rispetto alla valutazione di abitualità compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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