Sentenza n. 2618/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento 1.– della graduatoria finale di merito, approvata la predetta graduatoria con determinazione dirigenziale n. 450 del 1/10/2024, del concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Avvocato presso il Comune di Pomigliano D’Arco, indetto con determinazione dirigenziale n. 526 del 22/12/2023 (reg. gen. n. 2493 del 28/12/2023) e reso noto con avviso del 28/12/2023; 2.– della nota della Commissione esaminatrice prot. n. 39558 del 1/10/2024, di cui si ignorano i contenuti di dettaglio, con la quale, all’esito delle operazioni concorsuali, la Commissione ha trasmesso la documentazione relativa ai propri lavori, comprensiva della graduatoria finale di merito; 3.– della nota prot. 41759 del 16/10/2024, con la quale il Comune di Pomigliano D’Arco, sulla base della presupposta nota della Commissione esaminatrice prot. 42796 del 23/10/2024, ha respinto l’istanza di rettifica in autotutela presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. n. 40263 del 7/10/2023; 4.– dei verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 12/2/2024 e n. 11 del 30/9/2024; 5.– del verbale della Commissione esaminatrice n. 6 del 30/5/2025, nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riconosciuto il punteggio complessivo di punti 25 all’elaborato n. 5928 svolto dall’avv. Moccia; 6.– della determinazione dirigenziale n. 42 del 24/1/2024, con la quale il Comune di Pomigliano D’Arco disponeva, tra gli altri, la riammissione al concorso dell’avv. Dresda e dei conseguenti successivi atti e provvedimenti, ivi compresi i verbali tutti della Commissione esaminatrice, nella parte in cui il suddetto candidato è stato ammesso alle prove concorsuali; 7. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l’art. 23 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all’impiego, approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 19/10/2023, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per un posto di dirigente avvocato, unitamente agli atti della commissione e ai provvedimenti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato al quinto e ultimo posto con 70 punti, ha impugnato la graduatoria deducendo cinque gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che la commissione avesse formato illegittimamente la graduatoria considerando anche i punteggi delle prove scritte, benché il bando facesse riferimento ai punteggi dei titoli e della prova orale. In secondo luogo, ha contestato l'ammissione di un candidato che avrebbe beneficiato della riduzione da cinque a tre anni del requisito di servizio, in ragione dell'abilitazione forense e di un master universitario di secondo livello. In terzo luogo, ha censurato il punteggio attribuito a una candidata per la prima prova scritta, ritenendo erronea l'indicazione dell'ARAN quale soggetto competente a fornire l'interpretazione autentica dei contratti collettivi. Con il quarto motivo ha contestato i criteri di valutazione dei titoli, lamentando che la commissione non avesse attribuito autonoma rilevanza ai diplomi di specializzazione e ai master di secondo livello e avesse applicato il limite temporale quinquennale previsto per corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento anche ai diplomi di specializzazione. Ha inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto a un'altra candidata. Con il quinto motivo ha contestato l'attribuzione di zero punti al proprio curriculum, nonostante avesse indicato due diplomi di specializzazione e pluriennale servizio presso pubbliche amministrazioni. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova di resistenza e non aspirasse all'assunzione, nonché la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei primi due classificati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso. L'interesse a ottenere una migliore collocazione in graduatoria, anche al solo fine di aumentare le chances di futura assunzione mediante l'utilizzo della graduatoria da parte di altre amministrazioni, è concreto e attuale, pur trattandosi di un pregiudizio futuro, poiché incide immediatamente sulla posizione del candidato. In applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice ha limitato l'esame alla pretesa di collocazione al terzo posto; non era quindi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei primi due classificati, estranei agli effetti pregiudizievoli della decisione. Nel merito, il quarto motivo è stato ritenuto fondato. Il regolamento comunale prevedeva la valutazione dei titoli di studio e culturali, dei titoli di servizio, della formazione professionale e del curriculum, per un massimo complessivo di dieci punti, di cui tre per i titoli di studio e culturali. La commissione aveva previsto punteggi per lauree, corsi di specializzazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento, ma non per diplomi di specializzazione e dottorati, omettendo di considerarli quali autonomi titoli di studio universitari. Tale omissione è stata ritenuta palesemente irragionevole: i diplomi di specializzazione, conseguiti all'esito di percorsi universitari con esame finale, attestano una qualificazione superiore alla laurea e devono essere distinti dai meri corsi di formazione o aggiornamento, rilevanti per la sola frequenza e soggetti al limite temporale quinquennale. I due diplomi di specializzazione posseduti dal ricorrente erano attinenti al posto messo a concorso e dovevano essere valutati indipendentemente dalla data di conseguimento. In applicazione dei criteri della commissione, spettavano due punti per ciascun titolo, entro il limite massimo di tre punti previsto per la categoria. Il punteggio complessivo del ricorrente doveva quindi salire a 73 punti, superando i candidati collocati al terzo e al quarto posto. Il TAR ha annullato la graduatoria nei limiti dell'interesse azionato e ha imposto, in via conformativa, la collocazione del ricorrente al terzo posto, con conseguente collocazione degli altri due candidati al quarto e quinto posto. Le spese sono state compensate. Le ulteriori censure non sono state esaminate perché il quarto motivo era di per sé decisivo ai fini della domanda proposta.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione costituiscono parametro di legittimità dell'attività della commissione concorsuale.
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti con riferimento al difetto di motivazione e di istruttoria, ma non oggetto di autonoma decisione nella ratio conclusiva.
art. 23 del regolamento comunale per le procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego
Il bando indica le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo alle stesse attribuibile. In ogni caso, la commissione valuta i titoli con un punteggio massimo complessivo di 10 punti, da ripartire tra titoli studio e culturali, titoli di servizio, formazione professionale e titoli vari, e curriculum vitae, nel rispetto dei criteri che seguono. - titoli di studio e culturali: punti 3 - titoli di servizio: punti 3 - curriculum professionale: punti 4.
Il regolamento imponeva di valutare i titoli di studio e culturali ulteriori, attinenti alla posizione, e distingueva i titoli universitari dai corsi di specializzazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento soggetti al limite quinquennale.
I diplomi di specializzazione e di dottorato rientrano tra i titoli di studio universitari.
Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti [...]. Il numero di crediti per conseguire il diploma di specializzazione deve essere compreso tra 300 e 360 [...].
Il diploma di specializzazione attesta un livello di qualificazione almeno superiore o comunque non inferiore a quello della laurea specialistica e, ai fini della procedura, non poteva ricevere un trattamento deteriore rispetto alla laurea specialistica valutata dalla commissione.
art. 3 D.M. 370/2004
Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali [...]. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
I diplomi conseguiti all'esito dei corsi universitari attestano obiettivi formativi e qualificazioni specifiche e vanno distinti dai meri attestati di frequenza di corsi professionali.
art. 3, commi 8 e 9, D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004
La denominazione formale del percorso non è decisiva: ai fini della valutazione concorsuale rilevano la natura sostanziale, la durata, le ore di insegnamento e la previsione di un esame finale.
art. 7 D.P.R. 509/1999
Il diploma di specializzazione, richiedendo da 300 a 360 crediti formativi, rappresenta un titolo di studio universitario di qualificazione superiore alla laurea specialistica valutata con due punti.
Richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante espresso dall'Adunanza Plenaria n. 5/2015 sul principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare una graduatoria concorsuale sussiste anche quando il candidato non aspiri all'immediata assunzione, se la migliore collocazione richiesta determina una concreta e attuale maggiore chance di futura assunzione mediante l'utilizzo della graduatoria da parte di altre amministrazioni.
- In applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice amministrativo deve limitare la decisione all'utilità concretamente richiesta dal ricorrente; non occorre integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti collocati in posizione superiore che non possano subire effetti pregiudizievoli dall'eventuale accoglimento parziale della domanda.
- In una procedura concorsuale, i diplomi universitari di specializzazione e di dottorato, conseguiti all'esito di percorsi formativi con esame finale, costituiscono titoli di studio autonomi e non possono essere assimilati ai meri corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento o specializzazione rilevanti per la sola frequenza.
- Quando il regolamento concorsuale distingue i titoli universitari dai corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento soggetti a un limite temporale, il limite temporale previsto per questi ultimi non può essere esteso ai diplomi universitari di specializzazione o dottorato, il cui valore legale non è soggetto a scadenza salvo espressa previsione.
- Se la commissione attribuisce un punteggio alla laurea specialistica ma omette di prevedere un autonomo punteggio per diplomi di specializzazione attinenti alla posizione, l'omissione è irragionevole; tali diplomi devono essere valutati secondo criteri coerenti con il loro livello di qualificazione, nel rispetto del punteggio massimo previsto per la categoria.
- Ai fini dell'equiparazione sostanziale dei titoli concorsuali, non è decisivo il nomen iuris del percorso formativo: devono essere considerate natura, durata, numero delle ore di insegnamento, contenuti e presenza di un esame finale.
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