Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 37058/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d’appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado escludendo la recidiva contestata e confermando la condanna per i fatti di bancarotta. Con l’unico motivo ha denunciato la violazione dell’art. 133 c.p. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che le censure erano formulate con enunciati assertivi, inidonei a individuare effettivi vizi di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 133 c.p. e alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, fosse meramente assertivo e non contenesse censure di legittimità effettive. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta resta confermata, con l’esclusione della recidiva già disposta dalla Corte d’appello.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - si è affidato a enunciati del tutto assertivi inidonei a muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado

    La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve indicare censure effettive alla motivazione della decisione impugnata; enunciati meramente assertivi non sono idonei a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità dipende da colpa del ricorrente, può aggiungersi il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesta il trattamento sanzionatorio deve formulare censure specifiche e idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente assertive non costituiscono effettive censure di legittimità e determinano l’inammissibilità del ricorso.
  • All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; quando l’inammissibilità è imputabile a colpa, può essere disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati fallimentariProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.