Cassazione Penale, Ordinanza n. 34950/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 ottobre 2025, relativa al reato di evasione. Ha dedotto tre doglianze: una concernente la prescrizione, ritenuta dalla Corte di cassazione manifestamente infondata perché il reato era stato consumato il 9 giugno 2018 e, tenuto conto della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017, la prescrizione sarebbe maturata il 9 giugno 2027; le altre due contestavano, rispettivamente, la non applicabilità dell'art. 47, comma 3, c.p. e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che tali ultime censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità. La doglianza sulla prescrizione era manifestamente infondata: per il reato di evasione, consumato il 9 giugno 2018, la prescrizione sarebbe maturata il 9 giugno 2027, in considerazione della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017. Le altre due doglianze riproponevano profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche, sia quanto alla non applicabilità dell'art. 47, comma 3, c.p., sia quanto alla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. All'inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriormente le somme o le altre statuizioni applicate.
Norme richiamate
in relazione alla non applicabilità dell'ad 47 comma 3 cp ( oltre alle considerazioni spese dalla Corte del merito si vedano quelle contenutenella sentenza appellata, alla pagina 5)
La Corte conferma la valutazione di merito sulla non applicabilità della disposizione, rilevando che le censure difensive ripropongono questioni già affrontate con argomentazione adeguata.
e in relazione alla ritenuta non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp
La doglianza relativa alla causa di non punibilità per particolare tenuità è inammissibile perché ripropone una questione già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione ritenuta immune da manifeste incongruenze logiche.
il rilievo non tiene conto del fatto che nel caso il reato di evasione è stato consumato il 9 giugno 2018 con conseguente operatività della sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 (sì la prescrizione nel caso sarebbe maturata alla data del 9 giugno 2027)
Nel caso esaminato, la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017 comporta che, per il reato di evasione consumato il 9 giugno 2018, la prescrizione maturerebbe il 9 giugno 2027.
rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- È manifestamente infondata la censura di prescrizione che non considera la sospensione prevista dalla legge n. 103 del 2017, quando, in base alla data di consumazione del reato e al periodo di sospensione, il termine non risulta ancora decorso.
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si limitino a riproporre questioni già vagliate dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, pertinente alle censure, coerente con le risultanze e priva di manifeste incongruenze logiche.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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