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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26019/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato le condanne (pronunciate in abbreviato dal Tribunale di Milano) per avere partecipato, il 23 marzo 2019, a un corteo commemorativo del centenario dei "Fasci di combattimento" caratterizzato da uno striscione con simbologia del Blocco Studentesco, dal grido "Eia Eia Alalà" e dall'ostentazione di gesti e rose, poi ripresi e pubblicati sulla pagina Facebook del gruppo CasaPound/Blocco Studentesco. Motivi di impugnazione principali: 1) denuncia di mancata configurabilità del reato ex art. 2 L. n. 205/1993 (Mancino) per assenza di concreto pericolo e per la non riconoscibilità/inesistenza di un salutofascista (difesa Armetta; assenza di prova della condivisione del video); 2) censura sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (art. 53 L. n. 689/1981) con applicazione di €100/giorno anziché il minimo di €75, senza adeguata motivazione; 3) per altri appellanti censura sulla errata applicazione dell'art. 2 L. n. 205/1993 a fatti commemorativi storici, proponendo che, al più, si sarebbe dovuto valutare l'art. 5 L. 20/6/1952 n.645 (Scelba).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di ALBERICI per mancato tempestivo appello e ha respinto i ricorsi degli altri appellanti. Ha confermato la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 2 L. n. 205/1993 (Mancino), ritenendo il reato un reato a pericolo concreto e valutando, con giudizio ex ante, che la manifestazione pubblica nel centro di Milano, la ritualità evocativa (grido, gesto, striscione) e la diffusione tramite social media con didascalia dichiaratamente proselitistica integrassero la concreta idoneità alla propaganda di idee basate sulla superiorità/odio razziale ed etnico. Ha escluso l'applicabilità principale della L. Scelba rispetto alla Mancino nel caso di specie, ha ritenuto infondato il motivo di Arm etta sulla mancata prova della condivisione del video (la partecipazione al corteo e la contestuale organizzazione/registrazione erano elementi probatori sufficienti) e ha giudicato legittima la scelta della Corte d'appello di applicare €100/giorno per la conversione della pena (valutazione non censurata in Cassazione, anche perché la domanda di conversione era stata formulata prima dell'intervento della Corte Costituzionale). Condanne e spese confermate; per ALBERICI dichiarata inammissibilità e disposto versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 legge 25 giugno 1993 n. 205 (legge "Mancino")

    La Corte interpreta l'art. 2 come fattispecie di reato a pericolo concreto che punisce manifestazioni esteriori e ostentazione di simboli/rituali di organizzazioni odierne che propugnano discriminazione razziale/etnica; il bene giuridico tutelato è l'ordine pubblico materiale e la dignità della persona, e la valutazione della pericolosità richiede un giudizio prognostico ex ante sul contesto (luogo pubblico, accessibilità, contenuto propagandistico, diffusione sui social).

  • art. 5 legge 20 giugno 1952 n. 645 (legge "Scelba")

    Norma distinta che punisce manifestazioni "usuali" del disciolto partito fascista quando siano idonee a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista; tutela primariamente l'ordine costituzionale e la sicurezza dell'assetto democratico. La Corte ribadisce la distinzione fra le due norme e nega il rapporto di specialità: Scelba richiede pericolo di riorganizzazione fascista, Mancino tutela la diffusione di idee discriminatorie attuali.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria mediante valore giornaliero; la Corte d'appello ha discrezionalmente determinato €100/giorno per la conversione di 2 mesi di reclusione, decisione ritenuta non censurabile in Cassazione soprattutto perché la richiesta di conversione era stata avanzata anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale che ha inciso sui criteri di ragguaglio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare inammissibile il ricorso di ALBERICI e per imporre le spese del procedimento all'incolpevole ricorrente che non aveva proposto appello in sede di merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riferimento alla valutazione della buona fede del ricorrente che ha presentato ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha disposto comunque versamento equitativo a Cassa delle Ammende.

  • art. 3 legge 13 ottobre 1975 n. 654 (oggi art. 604-bis cod. pen.)

    Riferimento alla nozione di organizzazioni che perseguono finalità discriminatorie; la Corte usa la normativa e il corrispondente art. 604-bis c.p. per individuare il perimetro delle organizzazioni attuali cui l'art. 2 Mancino si riferisce.

Massime di principio

  • Per configurare il reato ex art. 2 L. n. 205/1993 non è necessario che sia eseguito il "saluto romano" in forma classica: rileva la valutazione complessiva del contesto pubblic o, della simbolica e della eventuale finalità di proselitismo (luogo accessibile, ritualità evocativa, slogan, simboli, diffusione via social).
  • L'art. 2 Mancino può essere interpretato come reato di pericolo concreto: il giudice deve effettuare una valutazione prognostica ex ante sulla concreta idoneità della condotta a diffondere idee discriminatorie.
  • La distinzione con l'art. 5 (Scelba) va operata sul diverso bene giuridico tutelato: Scelba richiede il rischio concreto di ricostituzione del partito fascista (ordine costituzionale), Mancino sanziona la diffusione/propaganda di idee discriminatorie da gruppi attuali (ordine pubblico e dignità della persona).
  • La documentazione pubblicata sui social e le dichiarazioni esplicite di intenti dell'organizzazione sono elementi probatori rilevanti per provare la finalità di divulgazione/proselitismo.
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (art. 53 L. 689/1981) è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito; il criterio di determinazione del valore giornaliero può essere valutato diversamente in funzione del contesto temporale (es. decisioni costituzionali successive).
  • La mancata impugnazione tempestiva in grado d'appello rende inammissibile il ricorso in Cassazione e può comportare oneri economici (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende).
  • In casi simili, la difesa dovrebbe contestare puntualmente il nesso di finalità proselitistica e fornire elementi di contesto che dimostrino l'assenza di idoneità concreta alla propaganda (es.: natura privata dell'evento, assenza di diffusione, dichiarazioni contrarie, diverso significato simbolico percepibile da terzi).

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