Cassazione Penale, Ordinanza n. 12292/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con conferma della responsabilità già affermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per occupazione di bene pubblico e contestati profili di invasione di terreni o edifici. Deduce: 1) vizio di motivazione, in tutte le sue forme, sulla valutazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che si tratta di doglianze meramente reiterative di quelle già proposte in appello e già puntualmente disattese con motivazione corretta e immune da vizi logici, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito; aggiunge che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sulla titolarità pubblica della res oggetto di occupazione, sull'insussistenza dello stato di necessità per mancanza di attualità e inevitabilità del pericolo e sulla non applicabilità dell'art. 131-bis per permanenza della condotta, gravità del fatto ed elevata intensità del dolo.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della contestazione relativa all'invasione/occupazione dell'immobile o del bene pubblico oggetto del giudizio.
Norma richiamata insieme all'art. 633 c.p. quale titolo di reato contestato e oggetto delle censure di merito.
Invocato dalla ricorrente quale causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte osserva che la sua esclusione era stata motivata per difetto di attualità e inevitabilità del pericolo.
Richiamato in relazione alla richiesta di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, ma la Corte ritiene infondate le doglianze sul punto.
La Corte valorizza, per escluderne l'applicazione, la permanenza della condotta, la non irrilevante gravità del fatto e l'elevata intensità del dolo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese con motivazione congrua e logicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una lettura alternativa del compendio probatorio, se la sentenza impugnata ha esaminato in modo adeguato gli elementi decisivi della decisione.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità richiede la prova di un pericolo attuale e inevitabile; se tali requisiti mancano, la scriminante deve essere esclusa.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando la condotta presenti caratteri di permanenza, non trascurabile gravità e significativa intensità del dolo.
- Quando la motivazione di merito dia conto delle ragioni dell'affermazione di responsabilità e dell'esclusione delle cause di giustificazione o non punibilità, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →