Cassazione Penale, Ordinanza n. 06691/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'imputato a un anno di reclusione per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, accertata a Lucera il 20 settembre 2018. In Cassazione è stato proposto un solo motivo, volto a ottenere il riesame nel merito della vicenda e, in particolare, il riconoscimento della continuazione con altra sentenza della stessa Corte di appello di Bari del 28 maggio 2018. La doglianza presupponeva che le condotte integrassero una pluralità di reati avvinti da un medesimo disegno criminoso; la Corte ha però rilevato che si trattava di due violazioni della misura di sorveglianza speciale, condotte eterogenee e connotate da estemporaneità, non idonee a essere ricondotte a una preordinazione criminosa, salvo casi eccezionali. Ha inoltre escluso che la reiterazione delle violazioni potesse esprimere un programma di vita criminale, osservando che tali condotte sono semmai valutabili, in astratto, ai fini di istituti diversi come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto che il motivo non introducesse una censura di legittimità ma richiedesse un inammissibile riesame del merito, e comunque ha escluso che i fatti indicati potessero essere unificati sotto il vincolo della continuazione.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice della violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale; nel caso concreto ha costituito il titolo del reato oggetto di condanna.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza di una violazione di legge, miri in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda processuale.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone reati omogenei o comunque riconducibili a un medesimo disegno criminoso; non è configurabile quando le condotte consistano in violazioni autonome e non preordinate, specie se connotate da estemporaneità.
- La reiterazione di violazioni di una misura di prevenzione non è di per sé indice di un programma criminoso unitario, potendo piuttosto rilevare, secondo i casi, sotto profili diversi come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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