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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26905/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita catastale relativa a un terreno interessato dall’installazione di un aerogeneratore. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi confermato l’annullamento ritenendo l’atto carente di motivazione perché l’Ufficio, nel determinare il valore dell’aerogeneratore, aveva richiamato un sito internet privato e ciò non avrebbe consentito di apprezzare adeguatamente gli elementi incidenti sulla redditività della pala eolica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, dell’art. 2 d.l. n. 16/1993 e del d.m. n. 701/1994, sostenendo che nella procedura DOCFA la motivazione sarebbe stata sufficiente con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, specie quando la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da valutazione tecnica; secondo, violazione delle norme sulla stima catastale degli immobili speciali, deducendo che la CTR avrebbe erroneamente preteso una stima basata sulla redditività dell’impianto, mentre l’Ufficio aveva usato un criterio di costo del singolo aerogeneratore. La società resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha affermato, da un lato, che in materia di classamento DOCFA la motivazione dell’avviso può essere soddisfatta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando il diverso classamento dipenda da valutazione tecnica sui medesimi fatti; se invece l’Ufficio si fonda su fatti diversi, occorre una motivazione più articolata. La CTR aveva annullato l’atto senza chiarire quale delle due ipotesi ricorresse. Dall’altro lato, ha osservato che la CTR aveva erroneamente supposto che il valore fosse stato determinato sulla base della redditività dell’impianto, mentre dall’avviso trascritto emergeva l’adozione del criterio del costo di un singolo aerogeneratore; inoltre ha distinto la motivazione in senso formale, rilevante ai fini dell’art. 7 l. n. 212/2000, dalla fondatezza sostanziale della stima, non sindacabile sotto il profilo del solo obbligo motivazionale. Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo va valutato sul piano della motivazione-discorso, cioè dell’enunciazione delle ragioni dell’atto, per mettere il contribuente in grado di conoscere la pretesa e difendersi efficacemente.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in l. n. 75/1993

    Nel sistema DOCFA la motivazione del classamento può essere assolto con indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ma solo quando il diverso esito derivi da valutazione tecnica su fatti non contestati o già indicati dal contribuente.

  • d.m. n. 701/1994

    Disciplina la procedura DOCFA nel cui ambito opera il criterio motivazionale semplificato dell’avviso di classamento, nei limiti sopra indicati.

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato quale norma di riferimento per la stima catastale, in relazione ai criteri di determinazione della rendita degli immobili speciali.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939, conv. in l. n. 1249/1939

    Per gli immobili a destinazione speciale la rendita catastale può essere determinata con stima diretta, anche mediante procedimento indiretto fondato sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    Le censure sono state prospettate come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA la motivazione dell’avviso di classamento è sufficiente quando l’Ufficio si limita a indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, purché il diverso classamento derivi da una valutazione tecnica dei medesimi fatti già indicati dal contribuente.
  • Se l’Ufficio disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente o fonda il classamento su fatti diversi, l’atto deve contenere una motivazione più analitica, idonea a rendere comprensibili le differenze riscontrate e a delimitare l’oggetto del contenzioso.
  • Nel giudizio sulla legittimità formale dell’avviso di accertamento non va confusa la motivazione in senso discorsivo con la fondatezza sostanziale della stima: la prima attiene alla sufficienza dell’enunciazione delle ragioni, la seconda al merito tecnico della pretesa.
  • In tema di rendita catastale di immobili a destinazione speciale, la stima può essere effettuata anche mediante criteri indiretti fondati sul valore del capitale fondiario o sul costo di ricostruzione, senza che il sindacato sulla motivazione possa trasformarsi in valutazione del criterio estimativo adottato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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