Cassazione Penale, Sentenza n. 30394/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Antonuccio era stato condannato per opere edilizie e paesaggistiche (fatti del 29/09/2011) in violazione, tra l'altro, del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004. Con ricorso in Cassazione ha dedotto principalmente: 1) estinzione dei reati per prescrizione (i fatti risalgono al 2011, la sentenza di primo grado è del 2020); 2) difetto di motivazione della sentenza rispetto alla prescrizione; 3) errata applicazione delle norme su autorizzazione edilizia/paesaggistica (sanzioni penali applicabili solo per aumenti volumetrici/nuove superfici, non presenti nel caso); 4) illogicità della motivazione rispetto alla normativa antisismica e alla circolare del Genio Civile di Agrigento (opere di modesta entità non soggette ad autorizzazione sismica); 5) mancata applicazione della sanatoria prevista dall'art. 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004 che esclude la punibilità per interventi edilizi minori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (prescrizione e carenza di motivazione su di essa), ritenendo che i reati contestati siano contravvenzioni con termine di prescrizione di 5 anni. Poiché i fatti risalgono al 29/09/2011, il termine ordinario si sarebbe estinto il 29/09/2016; a tale termine sono stati aggiunti 2009 giorni di sospensione intervenuti nel giudizio di primo grado, facendo maturare la prescrizione il 31/03/2022. La sentenza impugnata della Corte d'appello (22/01/2024) è dunque intervenuta dopo la prescrizione. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (deciso il 29/05/2025) e ha revocato l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino; resta impregiudicata la competenza dell'Amministrazione comunale a disporre eventuali provvedimenti amministrativi.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)
Norma richiamata tra i capi di imputazione relativi a lavori edilizi; la sentenza li ha comunque considerati contravvenzioni soggette a prescrizione quinquennale.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94, 95
Norme richiamate per le violazioni edilizie/urbanistiche; in motivazione è stata contestata l'applicabilità penale in relazione all'assenza di aumento di volume o nuova superficie.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 134, art. 142, art. 181 comma 1
Norme relative alla tutela dei beni culturali e al paesaggio richiamate nell'imputazione; la questione paesaggistica è stata sollevata ma la Cassazione ha deciso per prescrizione senza esaminare nel merito tutte le eccezioni sostanziali.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1-ter
Richiamata dalla difesa come causa di esclusione della punibilità per interventi edilizi minori; la Corte di Cassazione non ha risolto il merito dell'applicabilità perché ha annullato per prescrizione.
Regola generale sulla prescrizione delle contravvenzioni (termine quinquennale)
La Corte ha ritenuto che i reati ascritti sono contravvenzioni e dunque soggetti al termine di prescrizione massimo di 5 anni; ha computato inoltre i giorni di sospensione processuale (2009 giorni) per stabilire la data di estinzione per prescrizione (31/03/2022).
Massime di principio
- Verificare subito la natura del reato (contravvenzionale o delitto): la qualificazione incide sul termine di prescrizione e può determinare l'estinzione del reato.
- Calcolare la prescrizione sommando i termini ordinari e i periodi di sospensione/interruzione del processo (es. durata del giudizio di primo grado), poiché questi possono prolungare la scadenza effettiva.
- Se la prescrizione è maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato; il merito delle altre eccezioni rimane in genere inedito.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione revoca le pene e gli ordini penali (es. demolizione disposta in sede penale), ma non impedisce all'amministrazione pubblica di esercitare i propri poteri amministrativi/autorizzativi o di adottare provvedimenti amministrativi (es. ordinanza sindacale di demolizione).
- In cause edilizie separare sempre l'esame della responsabilità penale dalla valutazione degli effetti amministrativi: la prescrizione estingue il reato ma non elimina possibili sanzioni o obblighi amministrativi.
- Sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione e richiedere motivazione puntuale da parte del giudice sul computo dei termini: errori nel conteggio dei giorni di sospensione possono essere decisivi.
- Quando si invocano cause di non punibilità o sanatorie (es. art. 181 comma 1-ter d.lgs. 42/2004), acquisire e documentare elementi probatori specifici che dimostrino la sussistenza dei requisiti richiesti, ma considerare che la Cassazione potrebbe non decidere il merito se prevale una questione processuale come la prescrizione.
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