Ordinanza n. 205/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione automatica dalla gara per anomalia dell’offerta, nonché gli atti di gara e il rigetto dell’istanza di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche mediante motivi aggiunti, l’esclusione automatica disposta dal RUP nell’ambito di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro quadriennale, con un solo operatore economico e lotto unico, relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali. L’esclusione è stata adottata dopo il calcolo della soglia di anomalia mediante il metodo A previsto dall’allegato II.2 al d.lgs. 36/2023. Sono stati inoltre impugnati i verbali delle operazioni di gara, la nota del RUP, la proposta e gli eventuali atti di aggiudicazione, il rigetto dell’istanza di revoca in autotutela, i chiarimenti resi agli operatori economici e la disciplina di gara. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti, ma la controversia cautelare riguarda la legittimità dell’esclusione automatica per anomalia e del metodo di calcolo della soglia previsto dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di una valutazione sommaria, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Dagli atti risultava che la stazione appaltante aveva espressamente previsto, nella determinazione di indizione della procedura, l’esclusione automatica delle offerte anomale e l’applicazione del metodo A per il calcolo della soglia di anomalia. La stessa previsione era stata richiamata dall’art. 19 del disciplinare e ribadita nei chiarimenti forniti agli operatori economici prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non ravvisando quindi i presupposti per la misura cautelare, il TAR ha respinto l’istanza di sospensione. Ha fissato l’udienza di merito al 2 dicembre 2026 e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’esclusione automatica delle offerte anomale nella procedura di gara.
Il metodo A previsto dall’allegato è stato utilizzato dalla stazione appaltante per determinare la soglia di anomalia; la previsione era stata recepita nella disciplina di gara.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento della procedura relativa all’accordo quadro con un solo operatore economico.
È richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e negato la misura richiesta.
art. 19 del disciplinare di gara
La clausola richiamava l’esclusione automatica delle offerte anomale e il metodo A per il calcolo della soglia; il TAR ne ha valorizzato la chiara previsione e la conoscibilità da parte degli operatori.
Massime di principio
- In una procedura di gara, l’esclusione automatica dell’offerta anomala può ritenersi, nella fase cautelare, assistita da adeguata base regolatoria quando sia stata espressamente prevista negli atti di indizione e nella lex specialis.
- La previsione del metodo di calcolo della soglia di anomalia deve risultare conoscibile agli operatori economici prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; il richiamo nella disciplina di gara e nei chiarimenti contribuisce a escludere, in sede cautelare, il fumus di illegittimità.
- La reiterazione di una regola di gara nei chiarimenti resi prima della scadenza del termine per presentare le offerte rafforza la conoscibilità della disciplina applicabile e la sua opponibilità ai concorrenti.
- Quando gli atti di gara mostrano una previsione chiara e preventiva dell’esclusione automatica e del criterio per il calcolo della soglia di anomalia, il giudice può negare la tutela cautelare per difetto del fumus boni iuris, rinviando l’esame pieno delle censure alla fase di merito.
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