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Ordinanza

Ordinanza n. 3523/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento A.N.A.C. prot. uscita n. 0044026 del 5 maggio 2026, fascicolo USAN/5502/2025/sd recante conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025;

Giustizia amministrativa202606485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico relativo a una procedura di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, adottato ai sensi dell'art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il TAR non decide nel merito i motivi di ricorso né concede o nega espressamente la sospensione del provvedimento. Ritiene che le questioni dedotte necessitino di un approfondimento incompatibile con una definizione immediata nella fase cautelare e tutela le esigenze della ricorrente mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. per il 19 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023

    Indicato quale base normativa del procedimento di annotazione nel Casellario informatico ANAC; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025

    Indicato quale ulteriore fondamento del provvedimento di annotazione; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio, la fissazione dell'udienza di merito; il TAR lo applica fissando l'udienza pubblica del 19 gennaio 2027.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione immediata sulla sospensione, il giudice può tutelare le esigenze della parte mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza del ricorso.
  • La peculiarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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