Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4285/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della corte territoriale lamentando: 1) violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla pericolosità sociale del proposto (Tirenna); 2) assenza di correlazione tra la pericolosità sociale ritenuta e l'acquisto/nonché la realizzazione dell'immobile oggetto di confisca (proprietà della moglie, Casisa). In particolare si censurava la retrodatazione, da parte della corte d'appello, dell'inizio della pericolosità a un periodo anteriore rispetto a quello indicato dal primo giudice, senza idonee prove di compimenti delittuosi capaci di produrre reddito in quel periodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza assoluta di motivazione sulla data di inizio della pericolosità sociale. Ha ritenuto illegittima la retrodatazione operata dalla corte d'appello basata su mere deduzioni circa un "avvicinamento" progressivo al sodalizio criminale, senza riscontri oggettivi di attività delittuose produttive di reddito nel periodo indicato. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato e il procedimento rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio, da svolgersi conformemente ai principi di diritto richiamati; è disposto che la nuova decisione sia adottata da diverso collegio (i componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata sono incompatibili). La natura di decreto ha impedito il rinvio ad altra sezione ai sensi dell'art. 623 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1, comma 1, lett. a) e b))

    La pericolosità sociale è presupposto indispensabile per la confisca di prevenzione; occorre correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizione dei beni. Per la pericolosità qualificata il giudice deve individuare, anche indiziariamente, momento iniziale e finale della pericolosità.

  • art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Richiamato in rapporto alla natura del provvedimento (decreto) e alle conseguenze processuali sul rinvio (impossibilità di rinvio a diversa sezione per la natura del decreto).

  • Cass., Sez. Un., n. 4880 del 26/06/2014

    Principio secondo cui la pericolosità sociale è misura temporale dell'ambito applicativo della confisca: beni sono suscettibili di ablazione solo se acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata, salvo diversa valutazione per pericolosità qualificata.

  • Cass., Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021

    Nel caso di pericolosità specifica (es. partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) il giudice deve individuare il periodo preciso in cui la pericolosità si è manifestata, anche per valutare sproporzione tra acquisti e entrate lecite.

  • Cass., Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018

    Occorre cautela nell'individuare il "dies a quo" della pericolosità: non basta il primo reato commesso se non si dimostra che segnava l'inizio di una sequenza abituale e significativa.

  • Cass., Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021

    Per la pericolosità generica è necessario accertare attività delittuose capaci di produrre reddito; non sono sufficienti condotte genericamente devianti o semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.

  • Cass., Sez. 1, n. 13375 del 20/09/2017

    Conferma del principio che la correlazione temporale richiede concretezza: vanno accertate condotte idonee a giustificare l'investimento di capitali illeciti.

Massime di principio

  • Per disporre la confisca di prevenzione è indispensabile individuare con chiarezza il periodo temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale; i beni sono confiscabili solo se acquistati nel periodo di pericolosità o se la pericolosità, qualificata, investe l'intero percorso esistenziale e ciò è adeguatamente motivato.
  • Non è sufficiente motivare la pericolosità con generiche affermazioni di "avvicinamento" a un sodalizio: il giudice deve indicare fatti concreti e, se necessario, elementi indiziari che mostrino attività delittuose idonee a produrre reddito nel periodo ritenuto.
  • La verifica della correlazione tra pericolosità e acquisizione dei beni richiede un accertamento specifico circa la capacità delle condotte illecite di produrre reddito e circa la sproporzione tra acquisti e entrate lecite.
  • Se la motivazione del giudice di merito è apparente o si basa su mere congetture il provvedimento impugnato sarà annullabile per violazione di legge e mancanza di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di annullamento con rinvio per vizio motivazionale, la nuova decisione va adottata da diverso collegio se i componenti della decisione impugnata risultano incompatibili; la natura del provvedimento (es. decreto) condiziona le modalità di rinvio ai sensi del codice di procedura penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.