Cassazione Civile, Ordinanza n. 08642/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio, assumendo l'omessa dichiarazione della associazione, determinava un reddito imponibile pari a euro 47.600,00. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla CTR Puglia. In Cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione il difensore depositava un atto qualificato come rinuncia, rappresentando che i ricorrenti avevano presentato domanda di definizione agevolata e avevano provveduto all'integrale pagamento, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Non veniva però depositata la documentazione della definizione agevolata né notificato l'atto alla controparte, e la procura non conteneva mandato a rinunciare.
La decisione
La Corte ha rilevato che, pur in mancanza di una formale rinuncia rituale, la richiesta espressa di declaratoria di inammissibilità fondata sull'avvenuta definizione agevolata e sul pagamento integrale manifestava inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per difetto attuale della condizione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti in ragione della sopravvenienza della causa di inammissibilità e dell'assenza di ulteriore attività difensiva dell'Agenzia. La Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato, perché la definizione del giudizio dipendeva da motivi sopravvenuti e non dal ricorso introduttivo.
Norme richiamate
l'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere anche al momento della decisione; la sua sopravvenuta mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti e non dall'infondatezza originaria dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L'impugnazione diviene inammissibile quando, per fatti sopravvenuti, venga meno l'interesse attuale della parte a una decisione sul merito, poiché l'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione e deve permanere fino alla decisione.
- La mera manifestazione processuale della volontà di non coltivare l'impugnazione, specie se accompagnata dall'allegazione di definizione agevolata e pagamento integrale, può integrare un inequivoco segnale di sopravvenuta carenza di interesse, anche se non accompagnata da una rituale rinuncia formalmente perfetta.
- In presenza di una causa di inammissibilità sopravvenuta e di assenza di ulteriore attività difensiva della controparte, è legittima la compensazione integrale delle spese di lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non va dichiarato quando l'esito processuale dipende da una sopravvenienza estranea alla valutazione di fondatezza/infondatezza dell'impugnazione originaria.
Come è indicizzato
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