Sentenza n. 4402/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato gli atti della procedura per il conferimento dell’incarico di Vice Segretario Generale del CSM, nella parte relativa all’ammissione e alla valutazione di magistrati addetti alla Segreteria Generale del Consiglio
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia e il CSM hanno appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso di un magistrato partecipante alla procedura per il conferimento dell’incarico di Vice Segretario Generale del CSM. Il ricorrente di primo grado aveva contestato l’ammissione alla procedura di due magistrati addetti alla Segreteria Generale del CSM, sostenendo che fosse loro applicabile il divieto previsto dall’art. 41 della l. n. 195/1958, secondo cui i magistrati addetti alla Segreteria non possono partecipare a concorsi e scrutini se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione dell’incarico. Il TAR aveva ritenuto applicabile tale divieto anche alla procedura per la nomina del Vice Segretario Generale, in ragione della sua natura selettiva e comparativa, e aveva annullato gli atti impugnati. Le amministrazioni appellanti hanno dedotto: difetto di motivazione della sentenza, per avere travisato la posizione espressa dal Comitato di Presidenza e dal Procuratore Generale; falsa applicazione degli artt. 7 e 41 della l. n. 195/1958, sostenendo che le due disposizioni disciplinano ambiti diversi; violazione dell’art. 12 delle preleggi e erronea interpretazione dell’art. 7, come modificato dall’art. 25 della l. n. 71/2022. Secondo gli appellanti, il nuovo art. 7 disciplina autonomamente la nomina del Vice Segretario Generale mediante concorso per titoli "aperto a tutti i magistrati" e tale previsione esclude l’estensione del divieto dell’art. 41 ai magistrati addetti alla Segreteria. Il magistrato appellato ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi di primo grado, salvo quello relativo alla valutazione comparativa. La controinteressata, soccombente in primo grado e non appellante, si è costituita in appello aderendo alla tesi delle amministrazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità della memoria della controinteressata. Ha ritenuto ammissibile la costituzione in appello del controinteressato soccombente in primo grado che non abbia proposto autonomo appello o appello incidentale, purché si limiti a una posizione adesiva, non modifichi o ampli il thema decidendum e la causa sia inscindibile; tale costituzione non può però eludere il termine decadenziale per impugnare autonomamente la sentenza. Nel merito, il Collegio ha accolto i motivi di appello. Ha distinto l’ambito dell’art. 41 della l. n. 195/1958, relativo alle procedure concorsuali concernenti la progressione nelle funzioni giudiziarie e il conferimento di uffici direttivi, da quello dell’art. 7, relativo alla destinazione dei magistrati a funzioni non giudiziarie presso la Segreteria del CSM e, dopo la riforma del 2022, alla nomina del Vice Segretario Generale. L’art. 7, nella formulazione introdotta dalla l. n. 71/2022, prevede espressamente un concorso per titoli "aperto a tutti i magistrati". Tale locuzione costituisce una deroga espressa all’eventuale estensione del divieto dell’art. 41 alla nuova procedura concorsuale e consente la partecipazione anche ai magistrati addetti alla Segreteria Generale, senza necessità del periodo di raffreddamento annuale. Il divieto dell’art. 41, in quanto limitativo della partecipazione a procedure concorsuali, deve essere interpretato restrittivamente e non può essere applicato analogicamente o estensivamente a una procedura per la quale il legislatore ha previsto l’apertura a tutti i magistrati. La previsione dell’art. 7 relativa alla terza valutazione di professionalità costituisce un requisito specifico di esperienza e non limita la portata dell’espressione "tutti i magistrati" oltre i requisiti espressamente previsti. In riforma della sentenza appellata, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di primo grado. Ha inoltre precisato che, non essendo stato riproposto il motivo relativo alla valutazione comparativa dei candidati, tale valutazione si è definitivamente consolidata. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 7 l. 24 marzo 1958, n. 195
concorso per titoli aperto a tutti i magistrati
La disposizione disciplina autonomamente la nomina del Vice Segretario Generale del CSM. La locuzione "aperto a tutti i magistrati" ha portata precettiva e derogatoria rispetto al divieto di partecipazione previsto dall’art. 41 della stessa legge, consentendo la partecipazione anche ai magistrati addetti alla Segreteria Generale.
art. 41 l. 24 marzo 1958, n. 195
esclude i magistrati addetti alla Segreteria del C.S.M. dalla partecipazione a concorsi e scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della Segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine di presentazione della domanda
Il divieto è tuttora vigente, ma riguarda le fattispecie disciplinate dalla norma, riferite alla progressione nelle funzioni giudiziarie e al conferimento di uffici direttivi. In quanto norma restrittiva della partecipazione, è di stretta interpretazione e non può essere esteso alla procedura regolata dall’art. 7.
art. 25 l. 17 giugno 2022, n. 71
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato l’art. 7 della l. n. 195/1958 introducendo il concorso per titoli, aperto a tutti i magistrati, per la nomina del Vice Segretario Generale del CSM.
art. 12 preleggi
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice deve privilegiare l’interpretazione letterale della disposizione; nel caso concreto, il dato testuale dell’apertura del concorso a tutti i magistrati impedisce un’interpretazione estensiva o analogica del divieto dell’art. 41.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La costituzione in appello del controinteressato soccombente, senza autonomo appello o appello incidentale, non integra necessariamente un intervento tecnico ai sensi della disposizione, ma può essere ammessa come mera costituzione adesiva, purché non siano ampliati o modificati il thema decidendum e il thema probandum.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La costituzione adesiva del controinteressato soccombente non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale previsto per l’impugnazione autonoma della sentenza.
Massime di principio
- Quando una disposizione successiva disciplina autonomamente una procedura selettiva e la definisce espressamente aperta a tutti i soggetti appartenenti alla categoria interessata, tale previsione deve essere interpretata come deroga alle cause di esclusione ricavabili da una disciplina generale, ove queste siano incompatibili con l’apertura espressamente stabilita dal legislatore.
- Un divieto di partecipazione a procedure concorsuali, in quanto norma limitativa della situazione giuridica del candidato, è soggetto a interpretazione restrittiva e non può essere applicato analogicamente o estensivamente a procedure diverse da quelle espressamente contemplate.
- La modifica legislativa che introduce una procedura concorsuale per un incarico precedentemente conferito senza gara non comporta automaticamente l’applicazione di ogni divieto previsto per altre procedure concorsuali, quando la stessa disciplina innovativa stabilisca espressamente che il concorso è aperto a tutti i soggetti della categoria.
- Nel giudizio di appello è ammissibile la costituzione meramente adesiva del controinteressato soccombente in primo grado che non abbia proposto appello autonomo o incidentale, purché la causa sia inscindibile, non siano introdotte domande o censure nuove e non sia eluso il termine decadenziale per l’impugnazione.
- La mancata riproposizione in appello di un motivo di primo grado assorbito dalla sentenza appellata ne impedisce l’esame e, qualora la sentenza di primo grado venga riformata, determina il consolidamento della parte dell’atto amministrativo contestata esclusivamente con quel motivo.
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