Cassazione Penale, Ordinanza n. 25877/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva già confermato la responsabilità dell'imputato per tentato furto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. L'unico motivo di ricorso ha denunciato manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare elementi favorevoli alla difesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la decisione impugnata conteneva una motivazione adeguata, con specifico riferimento ai precedenti penali anche specifici dell'imputato.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile come vizio rilevante la mera richiesta di una diversa valutazione di merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque significativi, restando implicitamente superati gli altri elementi non espressamente trattati.
- La presenza di precedenti penali, anche specifici, può costituire argomento sufficiente a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche se valorizzata in una motivazione non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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