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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29910/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva sulla decisione della Corte d'appello di confermare il non luogo a procedere pronunciato dal GIP in relazione al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.). La difesa ha sostenuto che le informazioni rese note da Giudice Giovanni a Luca Rocco erano già note a quest'ultimo (documentalmente comprovate da un certificato ex art. 335 cod. proc. pen. e da intercettazioni anteriori), per cui mancava la c.d. "valenza accrescitiva" contestata dal giudice d'appello e si sarebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede che la circostanza estintiva o di proscioglimento emerga dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile e ictu oculi; invece il ricorrente chiedeva una diversa valutazione di una intercettazione e della sua interpretazione, questione che necessita di apprezzamento e approfondimento e non rientra nell'ambito di immediata constatazione. Perciò il ricorso non è idoneo ai fini dell'art. 129, comma 2, ed è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Norma che punisce la rivelazione di segreti d'ufficio. La Corte assume che il giudizio su tale reato può richiedere valutazioni sull'eventuale 'valenza accrescitiva' delle informazioni rese dal pubblico ufficiale rispetto a quanto già noto all'interessato.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà del giudice d'appello di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti emergono ictu oculi circostanze che escludono il fatto, la responsabilità o la rilevanza penale. La Corte ricorda che tale norma è applicabile solo se l'evidenza è assolutamente non contestabile e non richiede alcun approfondimento o rivalutazione probatoria.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    La sentenza richiama il certificato ex art. 335 quale documento posto a base della contestazione difensiva circa la precedente conoscenza dell'atto da parte di terzi; tuttavia la valutazione dell'effetto probatorio di tale documento, in connessione con intercettazioni, può richiedere apprezzamento non meramente ictu oculi.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti di ammissibilità dell'appello che mira a ottenere il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2. Se l'appello non indica elementi manifestamente incontrovertibili e si limita a impugnare criticamente la sentenza richiedendo nuova disamina, l'impugnazione è inammissibile.

  • Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende quando si ravvisino ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è ammessa solo quando dagli atti emerge, in modo assolutamente incontrovertibile e ictu oculi, l'esistenza di elementi che escludono il fatto, la responsabilità o la rilevanza penale; non è uno strumento per rinnovare o contestare valutazioni probatorie.
  • Se la difesa richiede una diversa interpretazione di intercettazioni o documenti che implica un apprezzamento probatorio, l'appello volto ad ottenere il proscioglimento ex art. 129(2) sarà inammissibile perché occorre un esame più approfondito.
  • La mera affermazione che l'interessato fosse gia' a conoscenza di dati secretati non vale di per sé a precludere il reato di rivelazione, se la corte ritiene che il pubblico ufficiale abbia comunque apportato informazioni aggiuntive rilevanti.
  • Gli atti di gravame devono indicare in maniera specifica e percettibile gli elementi 'ictu oculi' che giustificherebbero una pronuncia di proscioglimento immediato; una critica generale alla motivazione del giudice di merito non è sufficiente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per motivi imputabili al ricorrente, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende quando sussistono ragioni di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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