Cassazione Penale, Sentenza n. 38961/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello per tre motivi principali: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto al dispositivo: la motivazione riconosce la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante e ridetermina la pena, mentre il dispositivo conferma la sentenza di primo grado senza recepire tale rideterminazione; 2) violazione del divieto di reformatio in peius (richiamando art. 597, comma 3 c.p.p.) e errata applicazione della legge nel ricalcolo della pena; 3) carenza di motivazione ed errata applicazione della legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, con contestato travisamento della prova e valutazione apodittica degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Tuttavia ha rilevato un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza di appello (sentenza a motivazione contestuale) e ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di Appello di Salerno perché rettifichi il dispositivo adeguandolo alla motivazione e corregga l'indicazione della pena conforme al bilanciamento delle circostanze effettuato in motivazione. Sul merito processuale: il terzo motivo (travisa- mento della prova relativo alla configurazione della tentata estorsione) è stato ritenuto inammissibile per la presenza della "doppia conforme"; il secondo motivo è stato assorbito. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato perché alla base della imputazione per tentativo: l'art. 56 disciplina il reato tentato; la Corte non ha ritenuto di poter censurare la qualificazione della responsabilità penale così confermata nei giudizi di merito.
Norma sostanziale contestata in relazione all'usura; la giurisprudenza di merito ha ritenuto integrata la fattispecie e la Cassazione non ha accolto il gravame sulla qualificazione.
art. 606, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per violazione o erronea applicazione della legge penale: è stato invocato dai ricorrenti ma la Corte ha ritenuto alcuni profili assorbiti o non fondati.
art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile e disposto il rinvio per rettifica del dispositivo.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di "reformatio in peius": i ricorrenti l'hanno invocato per lamentare un peggioramento o una non corretta rideterminazione della pena; la Cassazione ne ha valutato la questione alla luce della discrepanza tra motivazione e dispositivo e delle regole applicabili alle sentenze a motivazione contestuale.
Norma evocata dalla Corte per spiegare l'inapplicabilità del rimedio di correzione ex art. 619 al caso concreto: la fattispecie non rientrava nelle ipotesi specifiche previste dall'art. 619.
Richiamato come strumento procedurale per la correzione del dispositivo da parte del giudice competente dell'impugnazione (la Corte d'appello), essendo il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile.
Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorrenti in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Se in una sentenza a motivazione contestuale il dispositivo contrasta con la motivazione in modo chiaro ed evidente, la motivazione può prevalere sul dispositivo e il giudice d'appello può e deve correggere il dispositivo per riflettere la volontà espressa nella motivazione; la Cassazione può disporre il rinvio perché ciò avvenga.
- Nei casi di "doppia conforme" (medesima decisione di merito confermata in appello), il sindacato di legittimità è molto limitato: il travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il ricorrente indica specificamente gli atti rilevanti e mostra una macroscopica discrepanza "ictu oculi".
- Il rimedio di correzione previsto dall'art. 619 c.p.p. è applicabile solo alle ipotesi tassative in esso indicate; errori materiali o discrepanze in sentenze a motivazione contestuale possono richiedere invece la correzione con provvedimento dell'appello ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- Il ricorso dichiarato inammissibile espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa, a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), oltre alla rifusione delle spese della controparte civile.
- Il principio del divieto di reformatio in peius va valutato alla luce dell'effettiva modificazione in peius della posizione dell'imputato e della corretta applicazione normativa: contestazioni procedurali circa il ricalcolo della pena richiedono attenzione alla natura del provvedimento (contestuale vs. separato) e ai rimedi processuali esperibili.
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