Cassazione Penale, Sentenza n. 42853/2024 del 22/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per cassazione proposti dal difensore avv. De Pascale. Varriale: deduceva carenza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine al riconoscimento delle aggravanti "metodo mafioso" e "piu' persone riunite". Pelliccia: censurava il calcolo della pena dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aggravante speciale (errata determinazione della pena). Di Pinto: plurime censure riassunte ex art. 173 disp.att. c.p.p.: affidabilita' e riscontri delle dichiarazioni del collaboratore Coviello, travisamento delle intercettazioni (contraddittoria identificazione del tipo di arma), assenza di riscontri individualizzanti (servizi di osservazione, GPS non coerente), mancata correlazione tra accusa e sentenza, insufficiente prova della consapevolezza di agevolare il clan ai fini dell'art. 416bis, errori nel calcolo della pena (applicazione art. 10 L.479/1974, bilanciamento attenuanti/recidiva e limiti all'aumento per aggravante ex art. 416 bis1).
La decisione
I ricorsi di Varriale e Pelliccia sono stati dichiarati inammissibili: la Corte ha ritenuto che la rinuncia in appello a tutti i motivi di responsabilita', salvo quello sulla pena, escludeva l'obbligo di motivare le aggravanti; inoltre il calcolo della pena per Pelliccia e' stato ritenuto corretto secondo la giurisprudenza sulla comparazione delle circostanze. Varriale e Pelliccia sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Di Pinto e' stato invece accolto parzialmente: la Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'insufficienza dei riscontri individualizzanti a supporto delle dichiarazioni del collaboratore e alla incongruenza probatoria (diversa qualificazione dell'arma tra prime e seconde decisioni). Per Di Pinto la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio con istruttoria sulla effettiva presenza di riscontri estrinseci individualizzanti o, in alternativa, nuova valutazione delle intercettazioni ritenute dal Tribunale possibili fonti di prova.
Norme richiamate
Richiamato nelle lettere b), c) ed e) per censurare violazioni di legge, vizi di motivazione e carenze nella correlazione tra accusa e sentenza; la Corte applica i principi di ammissibilita' dei motivi e di adeguata motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per riassumere distinti motivi di impugnazione relativi a Di Pinto ai fini della formulazione del ricorso in Cassazione.
Applicato per condannare i ricorrenti inammissibili (Varriale e Pelliccia) al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende e alle spese processuali.
art. 416 bis (e art. 416 bis1) cod. pen.
Rilevante ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui al "metodo mafioso"; la Corte valuta la necessita' di prova della consapevolezza del soggetto di agevolare il clan e la corretta applicazione dell'aumento di pena conseguente.
art. 629 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza citata)
Nella motivazione della Corte e' citato il principio giurisprudenziale sulla comparazione tra attenuanti e aggravanti e sulla determinazione della pena in caso di equivalenza (orientamento delle Sezioni Unite richiamato).
art. 10 L. 479/1974
Riferito alla detenzione di arma comune da sparo: il ricorrente Di Pinto aveva dedotto un'errata quantificazione della pena in relazione alla previsione speciale; la Corte ha esaminato i profili di determinazione della pena.
Richiamato in relazione al bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva e al limite dell'aumento per l'aggravante 'forte'; la Corte verifica corretto bilanciamento e limiti di incremento.
Massime di principio
- La rinuncia in appello a tutti i motivi di responsabilita', salvo quelli relativi alla pena, implica anche la rinuncia a contestare le circostanze aggravanti connesse alla responsabilita'; pertanto il giudice d'appello non e' obbligato a motivare nuovamente la sussistenza di tali circostanze se non contestate.
- Quando attenuanti generiche concorrono con aggravanti e con un'aggravante 'privilegiata' che non ammette comparazione, va effettuato un preventivo giudizio di comparazione: se le attenuanti risultano equivalenti all'aggravante comparabile, si applica la pena prevista per il reato aggravato dalla circostanza 'privilegiata'.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono riscontri estrinseci individualizzanti: se tali riscontri non individuano chiaramente il singolo imputato (osservazioni, coerenze GPS, collegamenti nelle intercettazioni) la condanna fondata principalmente sulle dichiarazioni del collaboratore puo' essere annullata.
- In presenza di incoerenze nella ricostruzione probatoria (es. attribuzione a soggetti di armi diverse in momenti diversi) la Corte di Cassazione puo' disporre l'annullamento con rinvio per consentire una nuova valutazione delle prove e, se necessario, ulteriore istruttoria.
- Se la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende.
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