Cassazione Civile, Ordinanza n. 15825/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca, poi incorporata in altro istituto, aveva ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito complessivo derivante dal saldo debitore di conti correnti e di conti di anticipazione salvo buon fine. In sede di opposizione allo stato passivo lamentava che il tribunale avesse ammesso il credito per un importo maggiore rispetto a quello da essa ritenuto effettivamente dovuto, perché non aveva riconosciuto la compensazione tra il proprio credito e i controcrediti vantati dal fallito per gli importi riscossi dai debitori ceduti. Il fallimento si era opposto eccependo, tra l'altro, il difetto di data certa dei contratti e della documentazione relativa alle anticipazioni e alle cessioni di credito, con conseguente inopponibilità della clausola di compensazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi; con i primi due ha dedotto nullità del provvedimento e violazione di norme fallimentari e processuali, sostenendo che l'ammissione al passivo del suo credito implicasse giudicato endofallimentare sull'opponibilità delle operazioni di anticipazione e, quindi, anche sulla possibilità di far valere la compensazione, senza che il giudice potesse riesaminare la data certa e l'opponibilità delle cessioni. I restanti motivi, assorbiti, riguardavano le argomentazioni con cui il tribunale aveva escluso la prova della data certa delle anticipazioni e delle notifiche delle cessioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso. Ha affermato che, nel procedimento fallimentare, l'ammissione al passivo divenuta definitiva attribuisce al credito una stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva su esistenza, entità, prelazione, validità e opponibilità del titolo. Poiché la banca era stata ammessa al passivo per il credito derivante dai rapporti bancari e il curatore non aveva impugnato tale ammissione, il giudice dell'opposizione non poteva nuovamente esaminare la questione dell'opponibilità al fallimento delle singole operazioni di anticipazione sulla base di una rivalutazione dei fatti già coperti dal provvedimento. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Pistoia in diversa composizione per un nuovo esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese. Sono rimasti assorbiti gli altri cinque motivi di ricorso.
Norme richiamate
richiamato in relazione alle regole concorsuali e agli effetti dell'accertamento del passivo
richiamato nei motivi di ricorso sul procedimento di ammissione al passivo
l'esecutività dello stato passivo resa dal decreto del giudice delegato attribuisce stabilità assimilabile al giudicato
richiamato nel ricorso in tema di opposizione allo stato passivo
richiamato nel ricorso in tema di opposizione allo stato passivo
richiamato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno/endofallimentare
richiamato per sostenere la stabilizzazione della decisione non impugnata
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
parametro del motivo di ricorso per nullità del provvedimento o del procedimento
richiamato per affermare l'efficacia del giudicato sostanziale anche nella procedura concorsuale
menzionato come giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da cui era stata prodotta parte della documentazione bancaria
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, l'ammissione del credito al passivo divenuta definitiva produce un effetto preclusivo assimilabile al giudicato, che copre non solo l'esistenza e l'entità del credito ma anche la validità e l'opponibilità del titolo da cui esso deriva.
- Se il credito della banca è stato ammesso al passivo e il curatore non ha impugnato il relativo provvedimento, il giudice dell'opposizione non può rimettere in discussione i presupposti fattuali e giuridici già coperti da quell'ammissione per negare l'opponibilità delle operazioni sottostanti.
- Quando sia già incontestabile che le operazioni di anticipazione siano anteriori al fallimento, la verifica giudiziale deve concentrarsi sull'eventuale presenza di una clausola contrattuale che autorizzi la compensazione tra il debito della banca verso il cliente per le somme riscosse e il credito della banca verso lo stesso cliente.
- Il principio di cristallizzazione dei crediti non impedisce, in sé, l'operatività della compensazione se la convenzione tra le parti prevede un patto di compensazione riferito a rapporti regolati nel medesimo conto, purché la questione non sia già preclusa dal giudicato endofallimentare.
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