Cassazione Penale, Sentenza n. 24884/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate: la ricorrente deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e travisamento probatorio con riguardo alla scriminante della legittima difesa (e all'eventuale eccesso colposo), sostenendo che i files audio/video e il referto medico avrebbero dimostrato che era stata la parte civile ad iniziare l'aggressione; inoltre censurava la motivazione sul trattamento sanzionatorio e la determinazione della provvisionale, ritenendole assenti o insufficienti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato anche per carenza di autosufficienza (la ricorrente richiamava un referto medico non allegato al ricorso) e ha escluso il travisamento probatorio, confermando la valutazione credibile dei giudici di merito sulla base della testimonianza oculare e degli esiti del pronto soccorso. Ha inoltre giudicato inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio (non contestato in appello) e sulla provvisionale, richiamando la giurisprudenza secondo cui la quantificazione della provvisionale è atto discrezionale non sindacabile in Cassazione. Per legge la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 582, 583 co. 1 n. 1, 585 c.p. con riferimento all'art. 577 co. 2 c.p.
Norme penali applicate per la dichiarazione di colpevolezza per lesioni personali aggravate con riferimento alle aggravanti contestate; la Corte ha confermato la condanna sulla base della ricostruzione dei fatti e delle lesioni riscontrate.
Richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha osservato che il motivo mancava di autosufficienza perché faceva riferimento a documenti non allegati, confermando che il ricorso per cassazione deve essere accompagnato dagli elementi documentali necessari a renderlo autosufficiente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione richiamata in relazione alla tenuta dell'udienza (norme emergenziali sulle udienze); la sentenza indica che l'udienza si è svolta ai sensi di tale norma.
Giurisprudenza consolidata sulla provvisionale (Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 18663/2015; Sez. 2, n. 49016/2014; Sez. 6, n. 50746/2014; Sez. 2, n. 44859/2019; Sez. 5 n. 32899/2011; Sez. U. n. 2246/1990)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la liquidazione di una provvisionale è atto discrezionale del giudice di merito, non necessariamente motivato in dettaglio e, salvo vizi di eccesso evidente, non sindacabile in sede di legittimità con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito sulle valutazioni probatorie: il ricorso deve incidere sulla motivazione data dalla decisione e non richiedere la riconsiderazione delle prove già valutate dai giudici di merito.
- I motivi di cassazione devono essere autosufficienti: se si fa riferimento a documenti determinanti (per es. referti, filmati) questi devono essere allegati al ricorso, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Le questioni relative alla quantificazione della provvisionale sono, di regola, decisioni discrezionali del giudice e difficilmente sindacabili in Cassazione; la valutazione definitiva del danno avverrà in sede civile di liquidazione integrale.
- Se il trattamento sanzionatorio non è stato oggetto di gravame in sede d'appello, la sua contestazione in Cassazione può risultare inammissibile o inefficace.
- La declaratoria di inammissibilità per motivi di colpa processuale può comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: è importante valutare la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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