Cassazione Penale, Ordinanza n. 21057/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito dal giudice di appello. In particolare, la difesa contestava la sussistenza della capacità di intendere e di volere e del dolo del reato, nonché l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano state adeguatamente vagliate con motivazione corretta e non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di questioni già affrontate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità, specie quanto alla capacità di intendere e volere, al dolo, all'esclusione della particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni previste dalla norma, cioè le conseguenze processuali ed economiche a carico del ricorrente.
La Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione rileva che tale esclusione era stata adeguatamente motivata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità, specie se affronta puntualmente le deduzioni difensive.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo se la decisione di merito presenti vizi argomentativi effettivi, non per mera reiterazione delle contestazioni difensive.
- L'accertamento della capacità di intendere e volere e del dolo, se sorretto da motivazione congrua e coerente, non può essere sovvertito in sede di legittimità attraverso doglianze meramente assertive o riproduttive.
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