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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21057/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che i motivi riproponevano censure già esaminate e respinte nel merito dal giudice di appello. In particolare, la difesa contestava la sussistenza della capacità di intendere e di volere e del dolo del reato, nonché l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano state adeguatamente vagliate con motivazione corretta e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente riproduttivi di questioni già affrontate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità, specie quanto alla capacità di intendere e volere, al dolo, all'esclusione della particolare tenuità del fatto e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni conseguenti previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni previste dalla norma, cioè le conseguenze processuali ed economiche a carico del ricorrente.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte d'appello aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione rileva che tale esclusione era stata adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando risulti giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità, specie se affronta puntualmente le deduzioni difensive.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo se la decisione di merito presenti vizi argomentativi effettivi, non per mera reiterazione delle contestazioni difensive.
  • L'accertamento della capacità di intendere e volere e del dolo, se sorretto da motivazione congrua e coerente, non può essere sovvertito in sede di legittimità attraverso doglianze meramente assertive o riproduttive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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