Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32457/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF per l'annualità 2010, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, come reddito di lavoro dipendente, somme corrisposte da un'azienda sanitaria provinciale a un proprio dirigente medico a titolo di risarcimento del danno in esecuzione di un accordo transattivo conclusivo di una precedente lite di lavoro. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio. In cassazione, però, l'Agenzia delle entrate ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto dell'intervenuto orientamento di legittimità contrario alla propria tesi; il contribuente ha preso atto della rinuncia e ha chiesto la condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata dall'Agenzia delle entrate e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La rinuncia è stata ritenuta idonea a produrre l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione del contegno conciliativo dell'Ufficio in prossimità dell'udienza. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché non applicabile in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è stata formalizzata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi di questa norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché la previsione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 52 c.c.n.l. 08/06/2000

    La lite originaria di lavoro riguardava la violazione degli obblighi previsti da questa disposizione contrattuale collettiva, che aveva dato luogo al risarcimento poi oggetto di recupero fiscale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale, produce l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte; l'accettazione rileva solo ai fini delle spese.
  • La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva.
  • Le spese possono essere compensate integralmente quando la rinuncia intervenga in prossimità dell'udienza e il comportamento della parte ricorrente mostri un atteggiamento conciliativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.