Cassazione Penale, Sentenza n. 36884/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Claudio Ostuni con riferimento alla pena risultante dal provvedimento di cumulo della Procura di Brindisi del 1/10/2024. Il Tribunale aveva ritenuto che la domanda fosse stata proposta principalmente in ragione dell'aumento temporaneo della pena residua oltre il limite di due anni (dopo il cumulo), ma che tale ragione fosse venuta meno successivamente alla concessione della liberazione anticipata che aveva nuovamente ridotto la pena al di sotto del predetto limite; inoltre il Tribunale aveva sottolineato la mancanza di una concreta prospettazione di attività lavorativa o di volontariato idonee a mostrare un percorso concreto di reinserimento sociale. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse valutato le condizioni sopravvenute dopo la riduzione della pena e il suo comportamento positivo in detenzione domiciliare, i rapporti con i servizi di salute mentale e sociali, nonché lo stato di salute cognitiva e la percezione di due pensioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata, con parziale correzione della motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Il Collegio ha ribadito che l'affidamento in prova è misura alternativa finalizzata alla rieducazione e che l'apprezzamento circa l'idoneità della misura è riservato al giudice di merito, purché motivato adeguatamente. Pur censurando alcuni passaggi formali del Tribunale (es. la considerazione che la domanda fosse volta a ottenere prescrizioni più favorevoli e l'enfasi sulla mancanza di lavoro come elemento decisivo), la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione perché il Tribunale aveva correttamente valorizzato, in modo non illogico, l'assenza di una concreta e specifica prospettazione di attività risocializzanti (volontariato o simili) che il ricorrente avrebbe svolto in caso di affidamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La disposizione disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale come misura alternativa alla detenzione, finalizzata alla rieducazione; la Corte richiama che rileva l'evoluzione della personalità del condannato e l'avvio significativo del processo di emenda, anche se non necessario il ravvedimento pieno richiesto per la liberazione condizionale.
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Citato per segnalare che il ricorrente era già ammesso alla detenzione domiciliare ai sensi della norma; serve a inquadrare la misura alternativa già in corso e la motivazione per richiedere l'affidamento in prova.
Richiamato in relazione alla riduzione di pena (liberazione anticipata) che ha modificato la durata residua della pena, elemento considerato nel giudizio sulla fondatezza della domanda di affidamento in prova.
art. 47 I. 354/75
Riferimento alla normativa più ampia sulle misure alternative e sull'esecuzione penale esterna; la censura del ricorrente riguardava la mancata adeguata considerazione dei requisiti previsti dalla legge e della sua condotta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme indicate come basi dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha esaminato i profili di motivazione e la correttezza dell'interpretazione giuridica operata dal giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti formali dell'impugnazione in cassazione (riproduzione dei motivi nei limiti previsti dalle norme sulle disposizioni transitorie e attuative); il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti.
Norma che consente alla Cassazione di correggere la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha operato una parziale correzione motivazionale pur confermando il dispositivo.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è rimessa al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata e logica.
- L'assenza di una concreta e specifica proposta di attività risocializzanti (volontariato, lavoro o programmi dettagliati) può legittimamente costituire motivo ostativo alla concessione dell'affidamento, anche se la mancanza di lavoro non è di per sé determinante.
- Il fatto che una domanda sia stata motivata da variazioni tecniche della durata della pena non esclude la valutazione delle reali condizioni di risocializzazione: le sopravenienze devono essere valutate ma non automatizzano la concessione della misura.
- Una valutazione positiva della condotta durante misure alternative pregresse (es. detenzione domiciliare) e dei rapporti con servizi socio-sanitari è rilevante, ma deve essere integrata da proposte concrete sul percorso di reinserimento per risultare decisiva.
- La Cassazione può correggere aspetti formali della motivazione (art. 619) ma non sostituirsi al giudice di merito nella discrezionalità sull'idoneità della misura.
- In caso di rigetto del ricorso è possibile l'imposizione delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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