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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva irrogato a una società, proprietaria di un natante impiegato nel servizio di noleggio con conducente, una sanzione pecuniaria e la confisca dell'imbarcazione per avere consentito la circolazione del mezzo durante un periodo di sospensione dell'autorizzazione/licenza. La società aveva proposto opposizione deducendo, in sostanza, di non aver ricevuto validamente conoscenza del provvedimento di sospensione e contestando che la sospensione potesse essere equiparata alla mancanza del titolo autorizzativo ai fini sanzionatori. In cassazione ha articolato due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sulla validità della notifica via PEC del provvedimento di sospensione; 2) violazione degli artt. 43, comma 1, lett. a), e 44 della L.R. Veneto n. 63/1993, per avere i giudici di merito assimilato la sospensione temporanea della licenza alla sua inesistenza temporanea, chiedendo anche il rinvio alla Corte costituzionale per dubbi di legittimità costituzionale delle norme regionali sotto il profilo dell'art. 3 Cost.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che i giudici di merito avevano già esaminato la regolarità della notificazione e che la comunicazione telematica si era perfezionata con la ricevuta di consegna prevista dal d.P.R. n. 68/2005, escludendo quindi qualsiasi affidamento in buona fede sulla mancata conoscenza del provvedimento. Quanto al secondo, ha affermato che, nella disciplina regionale applicabile, la circolazione del natante nel periodo di sospensione della licenza è giuridicamente equivalente alla circolazione in assenza di autorizzazione, perché nel periodo di sospensione il titolo è privo di efficacia legale ai fini della legittimità della navigazione. Ha richiamato un precedente conforme e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già prospettata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché il fatto dedotto risultava già esaminato dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata respinta perché l'interpretazione delle norme regionali è stata ritenuta corretta.

  • artt. 43, comma 1, lett. a), e 44 della L.R. Veneto n. 63/1993

    La Corte ha interpretato la disciplina nel senso che la circolazione del natante durante la sospensione della licenza è equiparabile alla circolazione senza titolo autorizzativo, con conseguente applicazione della sanzione e della confisca.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005

    La comunicazione telematica si perfeziona con la ricevuta di consegna generata dal sistema.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata perché la disciplina sanziona in modo uguale fattispecie non sostanzialmente diverse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La comunicazione a mezzo PEC si perfeziona, per il destinatario, al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, che garantisce la conoscibilità legale dell'atto.
  • Non può invocare la buona fede chi contesti la mancata conoscenza di un provvedimento regolarmente notificato con modalità telematiche idonee a garantirne la ricezione.
  • Nel settore del trasporto pubblico non di linea nella navigazione interna veneziana, la circolazione del mezzo durante la sospensione del titolo abilitativo è equiparata, ai fini sanzionatori, alla circolazione in assenza del titolo, poiché la sospensione ne comporta la temporanea inefficacia.
  • La confisca prevista dalla disciplina speciale è legittimamente applicabile come sanzione accessoria quando sia accertata la violazione principale che consiste nell'esercizio del servizio senza valido titolo, anche se il titolo era solo sospeso.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina censurata tratta in modo uguale situazioni considerate non sostanzialmente diverse in funzione delle finalità di tutela perseguite dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrative
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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