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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24493/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito resta ferma nei suoi effetti, compresa la dichiarazione di prescrizione del reato di bancarotta semplice documentale e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla Corte d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione di uno dei reati e rideterminato la pena. Il primo motivo conteneva censure ritenute dirette, secondo la Corte di legittimità, a sollecitare un nuovo esame del merito e una diversa ricostruzione dei fatti senza dedurre specifici travisamenti della prova e senza evidenziare macroscopiche illogicità della motivazione. Il secondo motivo è stato considerato privo di specificità perché riproponeva doglianze già svolte in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e completa, senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.fall.

    non emerge dal testo una specifica interpretazione della norma; il dato rilevante è che i fatti erano contestati come bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale in relazione a ditta individuale fallita.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo giudizio di merito né in una diversa lettura delle prove, in assenza di specifici travisamenti e di vizi motivazionali macroscopici.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito devolvere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si deducano specifici travisamenti della prova o vizi della motivazione riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a reiterare censure già formulate nei gradi di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione se non presenta carenze o illogicità manifeste e macroscopiche, tali da tradursi in un vizio rilevante ai sensi dell'articolazione del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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